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IRAP e professionista

Kob

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in attesa che arrivi la tanto attesa circolare dell'Agenzia delle entrate con le indicazioni sull'Irap dei professionisti non organizzati (è prevista per settimana prossima, prima della scadenza del 16 giugno) è stato confermato che "... il professionista può non compilare il quadro Irap ritenendo certa la mancanza del presupposto oggettivo di imponibilità nei suoi confronti [cioè la mancanza dell'autonoma organizzazione] la mancata compilazione, infatti, non incide sulla correttezza dell'invio Unico, né preclude l'attività di controllo da parte dei mpetenti uffici delle Entrate ..." (risposta del Governo al question time 5-00072 su Il Sole 24 Ore 5 giugno 2008, pag. 35).
 
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Kob

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Riferimento: IRAP e professionista

per i 2 casi più controversi (agente di commercio e situazione con la presenza di un solo dipendente - di solito la segretaria) la Cassazione attende un ricorso impostato bene (sotto il profilo del quesito di diritto) per rimettere la questione alle proprie sezioni unite ... (essendoci un contrasto giurisprudenzale in seno alla stessa sezione tributaria): quindi, vale forse la pena di proporre domanda di rimborso ... sia mai che le sezioni unite decidano per la non debenza dell'IRAP anche in queste due ulteriori fattispecie. :rolleyes:
 

Kob

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Riferimento: IRAP e professionista

per i criteri di esclusione dall'applicazione dell'IRAP valgo i chiairmenti offerti da ultimo con la sentenza 23/01/2008, n. 1414/08 della sezione tributaria della Cassazione: l’assoggettamento all’imposta non scatta per i professionisti e gli autonomi che non si avvalgono del lavoro altrui e che posseggono beni strumentali ridotti (NB: di fatto i parametri sono molto simili a quelli indicati dal legislatore per il regime dei minimi, che infatti sono esenti da IRAP: investimenti sino a 15.000 in un triennio).

E ancora secondo la sentenza 11/10/2007, n. 21421/07: l’organizzazione è riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività. Quindi sulla prova dell’organizzazione: eccedenza del minimo rappresentata dall’avvenuta deduzione dei costi dei beni strumentali ai fini IRPEF o IVA.

Secondo la sentenza 05/03/2007, n. 5021: la presenza di due dipendenti è di per sé sufficiente ad obbligare al pagamento dell’IRAP.

Per una rassegna completa: vd. l'intervento di B. Santacroce al convegno MAP del 6.06.2008 in http://www.tuttomap.it/download/pdf/200865/DirettaMAP_05062008_Unico_SC_SP_Santacroce.pdf
 
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