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Invio lettere intento

F

Fiorella

Ospite
Fino ad oggi non ho mai inviato la dichiarazione delle lettere d'intento ricevute e vorrei sapere come si fa. Premetto che lavoro in un'azienda e che non sò nemmeno cosa fare con quelle che invece emettiamo. QUalcuno mi può aiutare?
 
Obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate
In base all’articolo 1, comma 381, Legge n. 311/2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il destinatario della dichiarazione d’intento è obbligato a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta:

· esclusivamente per via telematica,

· entro il giorno 16 del mese successivo.

Il 14 marzo 2005 è stato infatti approvato da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate l'apposito modello (pubblicato in G.U. n. 66 del 21/03/2005 - Supplemento Ordinario n. 47) per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento.

L'invio telematico può essere:

· diretto attraverso Internet o Entratel;

· effettuato tramite intermediario abilitato (il quale, oltre a indicare i propri dati, deve indicare, barrando le apposite caselle, se la comunicazione è stata predisposta dall’esportatore abituale o dall’intermediario stesso).

Il modello è costituito da:

· il frontespizio, composto da due facciate:

o la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali,

o la seconda richiede l’indicazione dell'anno e del mese in cui le dichiarazioni d'intento sono state ricevute, il numero di partita Iva del soggetto tenuto alla comunicazione e del rappresentante, la firma e l'impegno alla presentazione telematica

· il quadro DI, per l'indicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dal cedente o prestatore.

In particolare, nel quadro DI devono essere indicati i seguenti dati:

· il numero progressivo che il soggetto tenuto alla comunicazione (cedente o prestatore) ha assegnato alla dichiarazione d'intento ricevuta (campo 1);

· il numero progressivo che il cessionario o committente (esportatore abituale) ha assegnato alla dichiarazione d'intento emessa (campo 2);

· i dati identificativi del cessionario o committente (campo da 3 a 9).

Nella dichiarazione di intenti va, altresì, indicato se la stessa si riferisce a:

· una sola operazione (campo 10, il cui importo, arrotondato alla seconda cifra decimale, deve essere riportato nel campo 11);

· una o più operazioni (campo 12) fino a concorrenza dell'importo da indicare, arrotondato alla seconda cifra decimale, da indicare nel campo 13;

· operazioni comprese in un determinato periodo (che non può comunque eccedere l'anno solare) (campi 14, 15 e 16).



La prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione è data dalla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate entro i cinque giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa. Le dichiarazioni si intendono tempestivamente trasmesse se, dopo essere state scartate dalla procedura telematica, sono ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data in cui la comunicazione di scarto è resa disponibile.

L’obbligo di comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute ha effetto dal 1° gennaio 2005, e pertanto il primo termine di comunicazione scadeva il 16 febbraio 2005. Il Provvedimento di approvazione del modello di comunicazione ha tuttavia previsto che “in fase di prima applicazione, conformemente a quanto disposto dall’art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30 aprile 2005 e relative all’anno in corso possono essere comunicati mediante presentazione di un modello entro il 16 maggio 2005, avendo cura, in tal caso, di indicare il valore 4 nel campo relativo al periodo di riferimento”.

Qualora la comunicazione trasmessa contenga dati errati o incompleti, il contribuente può inviare una comunicazione “correttiva nei termini” prima della scadenza del termine di presentazione.

La circolare n. 41/2005 ha inoltre chiarito che:

· se successivamente l'esportatore abituale intendesse incrementare l'ammontare del plafond disponibile e inviasse una nuova dichiarazione d'intento al cedente/prestatore, questi deve inviare un'ulteriore comunicazione entro i termini di legge;

· viceversa, se l'esportatore intendesse rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond disponibile o volesse revocare la dichiarazione d'intento già inviata al fornitore, questi non è tenuto a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Scaduto il termine di presentazione non è, invece, più ammissibile rettificare o integrare la comunicazione già inviata che, pertanto, se errata o incompleta sarà soggetta alle sanzioni previste dai commi 383 e 384 dell’articolo 1 Legge n. 311/2004.



Le sanzioni previste per gli inadempimenti
La disposizione contenuta nell’articolo 1 legge n. 311/2004, debitamente integrate con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nelle circolari n. 10/E e 41/E del 2005, sanciscono quali sono le sanzioni per l’inadempimento della comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.

In particolare il comma 383 del predetto articolo ha inserito nell’articolo 7 D.Lgs. n. 471/1997 (concernente le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni relative alle esportazioni) il comma 4-bis, prevedendo che il cedente o prestatore il quale non invii la comunicazione nei termini prescritti o la invii con dati incompleti o inesatti “è punito con la sanzione prevista nel comma 3” cioè pari alla “sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo”.





Il cedente o il prestatore che:

omette di inviare;
invia con dati incompleti o inesatti la comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute, incorre nell’applicazione della sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta non applicata.








Occorre osservare che, in base al comma 3, prima parte, dell’articolo 7 D.Lgs. n. 471/1997, l’IVA non addebitata in fattura deve essere pagata dal cedente o dal prestatore solo nell’ipotesi di effettuazione di:

· “operazioni senza addebito d’imposta

· in mancanza della dichiarazione d’intento”.

Nella seconda parte del 3 comma dell’articolo 7 D.Lgs. n. 471/1997 il legislatore ritiene esclusivamente responsabile del pagamento dell’imposta l’esportatore abituale (cessionari, committente, importatore) che abbia rilasciato la dichiarazione d’intento “in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge”.

Nel caso in cui la comunicazione della dichiarazione d’intento sia omessa, incompleta o inesatta e contemporaneamente non siano state poste in essere operazioni senza addebito d’imposta, non si applica la sanzione di cui al nuovo comma 4-bis dell’articolo 7 ma quella prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 471/1997 (sanzione da 258 euro a 2.065 euro per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria). In tale circostanza non si applica la responsabilità solidale del comma 384 dell’articolo 1 L. n. 311/2004.







Comunicazione dati della dichiarazione d’intento:

- omessa,

- incompleta

- o inesatta

e contemporaneamente:
sanzione

Sono poste in essere operazioni senza addebito d’imposta
dal 100% al 200% dell’imposta non applicata (articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997)

NON sono poste in essere operazioni senza addebito d’imposta
da 258 euro a 2.065 euro per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria (articolo 11, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 471/1997)




Il predetto comma 384 sancisce inoltre che “chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione…, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta”.

L’applicazione di tale articolo è prevista solo nell’ipotesi in cui la dichiarazione d’intento sia infedele e il cedente risponderà per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in sospensione d’imposta oltre il plafond disponibile, comunicato con la dichiarazione di intento infedele.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con il termine “chiunque ometta di inviare…” si intende esclusivamente il cedente o prestatore che riceve le dichiarazioni di intento e non può essere estesa all’intermediario abilitato.
 
Riferimento: Re: Invio lettere intento

Obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate
In base all’articolo 1, comma 381, Legge n. 311/2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il destinatario della dichiarazione d’intento è obbligato a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta:

· esclusivamente per via telematica,

· entro il giorno 16 del mese successivo.

Il 14 marzo 2005 è stato infatti approvato da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate l'apposito modello (pubblicato in G.U. n. 66 del 21/03/2005 - Supplemento Ordinario n. 47) per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento.

L'invio telematico può essere:

· diretto attraverso Internet o Entratel;

· effettuato tramite intermediario abilitato (il quale, oltre a indicare i propri dati, deve indicare, barrando le apposite caselle, se la comunicazione è stata predisposta dall’esportatore abituale o dall’intermediario stesso).

Il modello è costituito da:

· il frontespizio, composto da due facciate:

o la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali,

o la seconda richiede l’indicazione dell'anno e del mese in cui le dichiarazioni d'intento sono state ricevute, il numero di partita Iva del soggetto tenuto alla comunicazione e del rappresentante, la firma e l'impegno alla presentazione telematica

· il quadro DI, per l'indicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dal cedente o prestatore.

In particolare, nel quadro DI devono essere indicati i seguenti dati:

· il numero progressivo che il soggetto tenuto alla comunicazione (cedente o prestatore) ha assegnato alla dichiarazione d'intento ricevuta (campo 1);

· il numero progressivo che il cessionario o committente (esportatore abituale) ha assegnato alla dichiarazione d'intento emessa (campo 2);

· i dati identificativi del cessionario o committente (campo da 3 a 9).

Nella dichiarazione di intenti va, altresì, indicato se la stessa si riferisce a:

· una sola operazione (campo 10, il cui importo, arrotondato alla seconda cifra decimale, deve essere riportato nel campo 11);

· una o più operazioni (campo 12) fino a concorrenza dell'importo da indicare, arrotondato alla seconda cifra decimale, da indicare nel campo 13;

· operazioni comprese in un determinato periodo (che non può comunque eccedere l'anno solare) (campi 14, 15 e 16).



La prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione è data dalla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate entro i cinque giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa. Le dichiarazioni si intendono tempestivamente trasmesse se, dopo essere state scartate dalla procedura telematica, sono ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data in cui la comunicazione di scarto è resa disponibile.

L’obbligo di comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute ha effetto dal 1° gennaio 2005, e pertanto il primo termine di comunicazione scadeva il 16 febbraio 2005. Il Provvedimento di approvazione del modello di comunicazione ha tuttavia previsto che “in fase di prima applicazione, conformemente a quanto disposto dall’art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30 aprile 2005 e relative all’anno in corso possono essere comunicati mediante presentazione di un modello entro il 16 maggio 2005, avendo cura, in tal caso, di indicare il valore 4 nel campo relativo al periodo di riferimento”.

Qualora la comunicazione trasmessa contenga dati errati o incompleti, il contribuente può inviare una comunicazione “correttiva nei termini” prima della scadenza del termine di presentazione.

La circolare n. 41/2005 ha inoltre chiarito che:

· se successivamente l'esportatore abituale intendesse incrementare l'ammontare del plafond disponibile e inviasse una nuova dichiarazione d'intento al cedente/prestatore, questi deve inviare un'ulteriore comunicazione entro i termini di legge;

· viceversa, se l'esportatore intendesse rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond disponibile o volesse revocare la dichiarazione d'intento già inviata al fornitore, questi non è tenuto a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Scaduto il termine di presentazione non è, invece, più ammissibile rettificare o integrare la comunicazione già inviata che, pertanto, se errata o incompleta sarà soggetta alle sanzioni previste dai commi 383 e 384 dell’articolo 1 Legge n. 311/2004.



Le sanzioni previste per gli inadempimenti
La disposizione contenuta nell’articolo 1 legge n. 311/2004, debitamente integrate con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nelle circolari n. 10/E e 41/E del 2005, sanciscono quali sono le sanzioni per l’inadempimento della comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.

In particolare il comma 383 del predetto articolo ha inserito nell’articolo 7 D.Lgs. n. 471/1997 (concernente le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni relative alle esportazioni) il comma 4-bis, prevedendo che il cedente o prestatore il quale non invii la comunicazione nei termini prescritti o la invii con dati incompleti o inesatti “è punito con la sanzione prevista nel comma 3” cioè pari alla “sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo”.





Il cedente o il prestatore che:

omette di inviare;
invia con dati incompleti o inesatti la comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute, incorre nell’applicazione della sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta non applicata.








Occorre osservare che, in base al comma 3, prima parte, dell’articolo 7 D.Lgs. n. 471/1997, l’IVA non addebitata in fattura deve essere pagata dal cedente o dal prestatore solo nell’ipotesi di effettuazione di:

· “operazioni senza addebito d’imposta

· in mancanza della dichiarazione d’intento”.

Nella seconda parte del 3 comma dell’articolo 7 D.Lgs. n. 471/1997 il legislatore ritiene esclusivamente responsabile del pagamento dell’imposta l’esportatore abituale (cessionari, committente, importatore) che abbia rilasciato la dichiarazione d’intento “in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge”.

Nel caso in cui la comunicazione della dichiarazione d’intento sia omessa, incompleta o inesatta e contemporaneamente non siano state poste in essere operazioni senza addebito d’imposta, non si applica la sanzione di cui al nuovo comma 4-bis dell’articolo 7 ma quella prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 471/1997 (sanzione da 258 euro a 2.065 euro per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria). In tale circostanza non si applica la responsabilità solidale del comma 384 dell’articolo 1 L. n. 311/2004.







Comunicazione dati della dichiarazione d’intento:

- omessa,

- incompleta

- o inesatta

e contemporaneamente:
sanzione

Sono poste in essere operazioni senza addebito d’imposta
dal 100% al 200% dell’imposta non applicata (articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997)

NON sono poste in essere operazioni senza addebito d’imposta
da 258 euro a 2.065 euro per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria (articolo 11, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 471/1997)




Il predetto comma 384 sancisce inoltre che “chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione…, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta”.

L’applicazione di tale articolo è prevista solo nell’ipotesi in cui la dichiarazione d’intento sia infedele e il cedente risponderà per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in sospensione d’imposta oltre il plafond disponibile, comunicato con la dichiarazione di intento infedele.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con il termine “chiunque ometta di inviare…” si intende esclusivamente il cedente o prestatore che riceve le dichiarazioni di intento e non può essere estesa all’intermediario abilitato.

Quindi al soggetto che non ha inviato le dichiarazioni di intento l'agenzia delle entrate gli recupera l'iva???? Grazie
 
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