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intimazione di pagamento, cosa fare

adriano73

Utente
Buonasera a tutti,
alcuni giorni fa ho ricevuto un'intimazione di pagamento da parte dell'AER che intima il pagamento di 4 cartelle entro 5 giorni. Leggendo la documentazione mi è saltato all'occhio che fa riferimento a cartelle, o presunte tali, notificate nel 2006, 2009, 2011 e 2012 riguardante tari e multa. Premetto che non ho mai ricevuto tali cartelle e nemmeno un avviso di giacenza qualora fosse stata consegnata e a memoria non ho debiti pendenti ma sono dubbioso sul da farsi. O rivolgermi subito ad un legale oppure avvalermi dell'autotutela facendo riferimento all'intimazione ricevuta e al numero di atto che fa riferimento, visto che sono andate in prescrizione?
E' possibile un'azione del genere senza passare alle vie legali, peraltro costose? In questo caso nel documento di autotutela nella specifica TIPO ATTO devo mettere intimazione di pagamento o cartella. Per quanto riguarda il numero di atto senza ombra di dubbio è il numero univoco della cartella di riferimento e come data di notifica metterò quella riportata sulla lettera di intimazione.
La mia idea è quella di agire in questo modo per evitare, come scritto prima, le vie legali per fare in modo che la pubblica amministrazione si ravveda. Nel caso non mi sarà data risposta alcuna, ma per legge dovrebbero darmela entro i termini per impugnare l'intimazione (60 giorni dalla notifica dell'atto ricevuto), agirò per vie legali per difendermi.
Secondo voi è corretta questa linea di tutela?
Grazie.
 

Rocco

Utente
La via dell'autotutela la valuterei solo per far presente che le cartelle del 2006 e del 2009, se di importo inferiore a 1.000 euro, sono stralciate di diritto sulla base di quanto previsto dal recentissimo decreto fiscale (DL 119/2018).
Per le altre 2 invece, sconsiglierei la via dell'autotutela per eccepire la prescrizione in quanto: 1) l'autotutela non sospende i termini per l'impugnazione; 2) l'Ader non è obbligato a rispondere.
Pertanto bisognerebbe impugnare l'intimazione ad adempiere eccependo, tra l'altro, la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti.
Dulcis in fondo valutare se le cartelle possano essere rottamabili fruendo della rottamazione ter introdotta dal DL 119/2018 (non lo è la TARI però, a meno che il Comune non aderisca alla rottamazione tramite apposita delibera). Le multe (quelle stradali però) sono invece rottamabili.
Saluti.
 

adriano73

Utente
inanzitutto grazie per la risposta.
Sono consapevole del fatto che l'autotutela non sospende i termini dell'impuganzione (60 giorni) ma è altrettanto vero che permetterebbe alla pubblica amministrazione di ravvedersi sulle cartelle dopo il 2010 che sono ormai prescritte, tenendo conto che la loro risposta è obbligatoria prima della scadenza dei termini per fare ricorso e una mancata risposta o una risposta in ritardo, oltre ad essere una mancanza dell'ente, calpesterebbe i miei diritti di impugnare l'inimazione, e quindi di difendermi (Cost. sent. n. 181/2017.)
Facendo l'autotutela mi permetterebbe di lasciar sceglere all'ente se andare o meno in tribunale, e consapevolmente perdendo visto che si tratta di cartelle palesemente prescritte oltre che non notificate, oltre che farmi risparmiare i soldi per avviare la pratica d'impugnazione e di un processo.

Qualora la pubblica amministrazione non dovesse rispondere entro i termini potrei intraprendere la strada dell'impugnazione oltre che per difendermi dall'illegittimità dell'avviso di intimazione e delle cartelle, facendo leva sulla "temerarietà" dell'atto visto la mancata risposta.
La pubblica amministrazione ha l'obbligo giuridico di emettere un provvedimento conclusivo prima della scadenza dei termini per il ricorso (Art. 96 Cod. proc. civ. Cfr. CTP Molise, sent. n. 195/2014).

Quindi le cartelle dal 2000 al 2010 dovrebbero essere cancellato automaticamente senza che il contribuente faccia nulla, giusto? Questo grazie al nuovo DL.
 

Rocco

Utente
inanzitutto grazie per la risposta.
Sono consapevole del fatto che l'autotutela non sospende i termini dell'impuganzione (60 giorni) ma è altrettanto vero che permetterebbe alla pubblica amministrazione di ravvedersi sulle cartelle dopo il 2010 che sono ormai prescritte, tenendo conto che la loro risposta è obbligatoria prima della scadenza dei termini per fare ricorso e una mancata risposta o una risposta in ritardo, oltre ad essere una mancanza dell'ente, calpesterebbe i miei diritti di impugnare l'inimazione, e quindi di difendermi (Cost. sent. n. 181/2017.)
Facendo l'autotutela mi permetterebbe di lasciar sceglere all'ente se andare o meno in tribunale, e consapevolmente perdendo visto che si tratta di cartelle palesemente prescritte oltre che non notificate, oltre che farmi risparmiare i soldi per avviare la pratica d'impugnazione e di un processo.

Qualora la pubblica amministrazione non dovesse rispondere entro i termini potrei intraprendere la strada dell'impugnazione oltre che per difendermi dall'illegittimità dell'avviso di intimazione e delle cartelle, facendo leva sulla "temerarietà" dell'atto visto la mancata risposta.
La pubblica amministrazione ha l'obbligo giuridico di emettere un provvedimento conclusivo prima della scadenza dei termini per il ricorso (Art. 96 Cod. proc. civ. Cfr. CTP Molise, sent. n. 195/2014).

Quindi le cartelle dal 2000 al 2010 dovrebbero essere cancellato automaticamente senza che il contribuente faccia nulla, giusto? Questo grazie al nuovo DL.
Faccia come crede, per carità. Le dico solo che non vi è una norma di legge che obbliga la PA ad esercitare obbligatoriamente l'autotutela tributaria, ragion per cui se lascia scadere i termini per l'impugnazione l'eventuale ricorso sarà inammissibile. Potrebbe al limite chiedere al giudice tributario, nel ricorso, di valutare il comportamento dell'Ader per il mancato esercizio dell'autotutela qualora il giudice ritenesse fondata la doglianza circa l'intervenuta prescrizione oppure potrebbe interpellare il Garante del Contribuente affinché solleciti l'emissione del provvedimento. Però, ripeto, deve monitorare il termine di impugnazione!! Poi eventualmente mi fa sapere quali effetti sortirà la presentazione dell'istanza di autotutela.
Riguardo all'ultima riga del Suo post, la risposta è sì.
Saluti.
 

adriano73

Utente
Certamente facendo come precedentemente descritto dovrei attendere risposta dell'ente fino a 2gg dal termine per poi impugnare l'atto, non lascerei comunque scadere i termini a sto punto.
Mercoledì andrò dall'avvocato e saprò dire qualcosa in merito anche per sapere il suo parere su quello che vorrei fare, consapevole del fatto che dovrebbe essere contro i suoi interessi.
 

Rocco

Utente
Certamente facendo come precedentemente descritto dovrei attendere risposta dell'ente fino a 2gg dal termine per poi impugnare l'atto, non lascerei comunque scadere i termini a sto punto.
Mercoledì andrò dall'avvocato e saprò dire qualcosa in merito anche per sapere il suo parere su quello che vorrei fare, consapevole del fatto che dovrebbe essere contro i suoi interessi.
Se vuole può tenermi aggiornato.
Saluti.
 

adriano73

Utente
La tengo aggiornato.
Ho fatto visita all'avvocato e ha approvato la mia linea difensiva, se così si può chiamare, ma non pienamente.
Prima di impugnare l'intimazione e prima di fare la richiesta di autotutela per le cartelle che sembrano apparentemente prescritte, stando alla data di notifica riportata, mi ha suggerito, giustamente, di fare un'istanza di accesso agli atti ottenendo una relata di notifica delle cartelle.
Una volta accertata la prescrizione si potrà eseguire la richiesta di autotutela senza nessun pericolo e stando dalla parte della ragione.
La pubblica amministrazione, per legge, ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso agli atti, in tempo quindi per impugnare l'intimazione che avverrà comunque con meno probabilità.
Staremo a vedere.
 

Rocco

Utente
Spero solo non si tratti di una perdita di tempo, considerando altresì che nel frattempo la riscossione non si interrompe e che decorsi i 5 gg. l'Ader potrebbe passare alla riscossione forzata.
Saluti.
 

adriano73

Utente
Perdita di tempo non direi perchè con l'accesso agli atti e la visura delle relate di notifica saprò se AER potrà legittimamente far prevalere le proprie ragioni ed agirò di conseguenza. Il problema non è tanto pagare le cartelle, visto che non si tratta di somme abnormi, ma agire nei termini di legge. Ne consegue che se AER farà qualche atto per riscuotere le somme, e saranno legittime, io sarò sempre in tempo per pagare perchè sia per un fermo amministrativo che per un prelievo forzoso verrà mandata un'ulteriore lettera di avviso. A quel punto pagherò e amen ma sta cosa non avviene mai nei primi 30 giorni e nemmeno nei primi 60 di solito. AER ha 180 giorni di tempo per agire dalla notifica dell'avviso di intimazione.
Se AER agirà nonostante l'illegittimità data dalle prescrizioni passerò alle vie legali. e sarà peggio per loro perchè a sto punto quello a rischiare non sarei di certo io.o_O
 
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