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Interruzione disoccupazione

Salve, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione più appropriata.
Ho questo problema: sto percependo un'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola dal 25 gennaio. Ora lavorerò dal 22 luglio al 15 agosto. Stamattina un funzionario INPS mi ha detto in maniera sbrigativa che se il contratto mi verrà fatto di tipo OCCASIONALE per non più di 5 giorni consecutivi la dioccupazione sarà sospesa per i giorni di lavoro effettivamente retribuiti e poi riprenderà in maniera automatica senza che io debba fare ulteriore domanda. Poi mi ha detto che se invece mi viene fatto un contratto a TEMPO DETERMINATO della durata superiore a 5 giorni, la Disoccupazione cessa e terminato il periodo di lavoro devo rifare la domanda. La domanda è: se ho i requisiti delle 52 settimane di contributi, mi spetta di nuovo un'altrà indennità? In pratica ho percepito già sei mesi da febbraio a luglio e dopo 3 settimane di lavoro ne può iniziare una nuova della durata di 8 mesi? Ho letto che se la precedente disoccupazione era stata goduta interamente, per percepire la seconda indennità bisogna aspettare che si compia "l'anno mobile", ma nel caso in cui la prima disoccupazione non sia stata interamete goduta cosa accade?
Scusate la lunghezza ma volevo spiegarmi per bene..
 
Salve Anglelolla, non puoi usufruire di ulteriori 8 mesi di indennità di disoccupazione.
Però è possibile, come nel caso che interessa, godere dei gg residui non fruiti.
Detto in altri termini, hai beneficiato ( per comodità di calcolo) di 180 gg di indennità di disoccupazione.
Hai diritto ancora a 60 gg di indennità.
Così come indicato, vi è una interruzione-sospensione della erogazione della indennità, in quanto vieni assunto per un periodo pari a 25 gg ( 22 luglio-15 agosto).
Al termine di quest’ultimo rapporto di lavoro, dovrai ripresentare richiesta per la disoccupazione.
Se nel biennio precedente a questa data (15 agosto) sei in possesso dei famosi 52 contributi settimanali, hai diritto ad usufruire dell’indennità di disoccupazione per la parte non goduta pari a 60 gg (180 +60).
Saluti domenico
 
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