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Si riporta un diniego ad istanza, presentata il 30 aprile 2007, per la disapplicazione sulle società di comodo in riferimento a società in liquidazione! Diniego pervenuto a mezzo di A.R. notificata ieri l'altro.
"La circolare 5 del 2 febbraio 2007, al paragrafo 4.3 ha precisato che lo stato di liquidazione, pur configurando attualmente una potenziale ed eventuale "situazione oggettiva", non costituisce di per sé condizione sufficiente per escludere la società dall'ambito di applicazione della disciplina in parola.
In presenza di adeguate e documentate iniziative volte a perseguire il realizzo del patrimonio aziendale, nulla osta al riconoscimento delle condizioni oggettive che impediscono il raggiungimento dei parametri richiesti alle società non operative al fine di disapplicare le norme antielusive
Pertanto, ciò che rileva, al fine specifico che ne occupa, non è la possibilità (giuridica) di chiudere la liquidazione, bensì la dimostrazione, con fatti concreti, della effettiva volontà liquidatoria che, nella fattispecie, appare insussistente e, comunque, non dimostrata non foss'altro per il lungo lasso di tempo inutilmente decorso dalla data di apertura di detta fase.
Alla stregua delle suesposte considerazioni e sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi assunti acriticamente così come esposti nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità, lo scrivente ritiene che la richiesta di disapplicazione della norma antielusiva contenuta nell'art. 30 della Legge n. 724 del 1994 non possa, per l'anno 2006, trovare accoglimento."
Il Direttore Regionale
(Firmato)
omissis
"La circolare 5 del 2 febbraio 2007, al paragrafo 4.3 ha precisato che lo stato di liquidazione, pur configurando attualmente una potenziale ed eventuale "situazione oggettiva", non costituisce di per sé condizione sufficiente per escludere la società dall'ambito di applicazione della disciplina in parola.
In presenza di adeguate e documentate iniziative volte a perseguire il realizzo del patrimonio aziendale, nulla osta al riconoscimento delle condizioni oggettive che impediscono il raggiungimento dei parametri richiesti alle società non operative al fine di disapplicare le norme antielusive
Pertanto, ciò che rileva, al fine specifico che ne occupa, non è la possibilità (giuridica) di chiudere la liquidazione, bensì la dimostrazione, con fatti concreti, della effettiva volontà liquidatoria che, nella fattispecie, appare insussistente e, comunque, non dimostrata non foss'altro per il lungo lasso di tempo inutilmente decorso dalla data di apertura di detta fase.
Alla stregua delle suesposte considerazioni e sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi assunti acriticamente così come esposti nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità, lo scrivente ritiene che la richiesta di disapplicazione della norma antielusiva contenuta nell'art. 30 della Legge n. 724 del 1994 non possa, per l'anno 2006, trovare accoglimento."
Il Direttore Regionale
(Firmato)
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