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Interessi Passivi non ded.!

Gio.

Utente
Alcune considerazioni circa la proposta in Finanziaria 2008.-
La proposta rappresenta l'ennesima invadenza del fisco sulle scelte amministrative - gestionali delle imprese italiane.-
Gli interessi passivi ed oneri assimilati eccedenti i criteri di deducibilita', potranno essere dedotti dal reddsto nei successivi cinque periodi di imposta (dieci periodi di imposta per le eccedenze dei primi tre anni di applicazione della norma) se in tali periodi gli interessi passivi eccedenti quelli attivi saranno inferiori al 30% del risultato lordo operativo rettificato.-
Esempio numerico:
si pensi ad una srl 5.000.000 Valore produzione- 4.750.000 Costi Produzione- 120.000 Interessi Passivi - 50.000 ammortamenti, in base alle nuove regole Fin.2008, gli interessi passivi deducibili nell'esercizio saranno pari a 90.000 mentre gli interessi passivi indeducibili saranno pari a 30.000, con aggravio di Ires di 8.250 €.
In primo luogo e' chiaro che limitare la deducibilita' degli interessi passivi per le sole societa' di capitale impone in sede di avvio di una attivita' imprenditoriale l'obbligo tra gli elementi determinanti per la scelta della forma giuridica piu' opportuna con la quale intraprendere una nuova attivita', la variabile fiscale che, invece dovrebbe essere ininfluente nella scelta, infatti quando il peso degli oneri finanziari e' elevato ed i margini bassi si rischierebbe, in caso di scelta della forma giuridica di societa' di capitali, di dover pagare le imposte anche sugli oneri finanziari non deducibili.-
In secondo luogo la variabile fiscale influenzera' anche le modalita' di finanziamento per l'acquisto di un bene ammortizzabile, l'alternativa tra acquisto a mezzo leasing od a mezzo finanziamento bancario, nei calcoli di convenienza dovra' tener conto della circostanza che gli ammortamenti non riducono il Risultato Operativo Lordo mente i canoni di leasing iscritti nella voce B) 8) Costi per godimento di beni di terzi lo riducono, rendendo, di fatto, meno conveniente fare l'acquisto a mezzo contratto di leasing.-
Infine la norma dovrebbe tener conto della strutturale sottocapitalizzazione delle imprese italiane, nella maggioranza dei casi, in particolare se di piccole dimensione, fanno ampio ricorso al capitale di terzi, si dovrebbe prevedere una soglia minima di interessi passivi comunque deducibile per tutte le societa', di capitale o persone oltre il quale far scattare il meccanismo del 30% del R.O.L..-
Saluti.-
 

TRENTINO

Utente
Riferimento: Interessi Passivi non ded.!

ne discutevo proprio ieri con un collega.
Per la maggior parte delle aziendine è un vantaggio... se si pensa che questa regola valo solo per i SOGGETTI IRES!

comunque sia...non è altro che un metodo per poter compensare con l'abbattimento delle aliquote ires e irap.

PORTARE L'IRES DA 33% AL 27.50%....AVENDO ALLARGATO LA BASE IMPONIBILE ECC PORTA UN VANTAGGIO PER I CONTRIBUENTI PARI ALLO 0,0%

Invece il governo a livello europeo potrà vantarsi per avere le aliquote nominali inferiori a molti altri paesi europei...

Insomma un governo "mago"!

Ovviamente fino a quando per tutte le classifiche del cavolo verranno intese le aliquote nominali e non le aliquote effettive (che siamo al primo posto in europa)


FINO A QUANDO NON AVREMO UN UTILE UNICO....SENZA DIFFERENZE TRA CONTABILE E FISCALE....SAREMO SEMPRE DEI BANANI
 
Ultima modifica:
Riferimento: Interessi Passivi non ded.!

Comunque un aspetto positivo c'è: la semplificazione.
Sai che bello fare (A - B) x 30%, al posto della thin cap, soci correlati e non correlati, ecc. Ci voleva una laurea solo per imparare la thin cap.
Claudio.
 

Gio.

Utente
Riferimento: Interessi Passivi non ded.!

Merita sicuramente un attenta osservazione il documento di analisi evidenziato da Confindustria in merito alla nuova ipotizzata versione dell'art.96 ,TUIR "gli interessi passivi e gli oneri assimilati,diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b),dell'articolo 110,sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30% ddel risultato operativo lordo della gestione caratteristica".
La misura non incide,o incide meno,sulle imprese capitalizzate e con buona redditivita'.-
Non prevede,pero',accorgimenti che consentono un indispensabile aggiustamento graduale per quelle imprese che non si trovano in tale situazione.
Questa norma, in sostanza colpisce pesantemente quelle imprese che hanno Redditi Operativi bassi (e quindi gia' in difficolta' di per se')mentre non influisce sulle imprese che generano reddito e sono finanziariamente forti.-
E potremmo dire - una sorta di minimum tax sul capitale di debito.-
Particolarmente colpite saranno,in particolare le piccole emedie imprese, in specie quelle che devono effettuare investimenti anche ingenti per crescere e competere in mercati sempre piu' agguerriti e selettivi.-
Inoltre, la disposizione in questione comportera' pesantissime ripercussioni economiche per le imprese di servizi che svolgono la loro attivita' prevalentemente o eslusivamente su sommessa,come nel caso degli appalti,o per quelle imprese che operando con le Pubbliche Amministrazioni (in particolare ASL,altri enti sanitari) sono costrette ad un pesante ricorso al credito per far fronte,nell'esercizio della attivita', ai correnti patologici ritardi sui tempi di pagamento.-
Condividendo lo spirito della norma, che (come in passato la D.I.T.) intende premiare la capitalizzazione con capitale proprio delle imprese,dissentiamo tuttavia dal metodo, che,determina per le imprese con maggiori problemi di redditivita' e finanziari un ulteriore grave problema,che nelle situazioni piu' difficili puo' facilmente rappresentare una questione stessa di "sopravvivenza".-
Chiediamo, pertanto un vostro incisivo intervento al fine di ottenere una modifica volta ad evitare che dalla nuova disciplina degli interessi passivi possono derivare effetti tanto gravi per le imprese con forte indebitamento.-
 
Riferimento: Interessi Passivi non ded.!

Merita sicuramente un attenta osservazione il documento di analisi evidenziato da Confindustria in merito alla nuova ipotizzata versione dell'art.96 ,TUIR "gli interessi passivi e gli oneri assimilati,diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b),dell'articolo 110,sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30% ddel risultato operativo lordo della gestione caratteristica".
La misura non incide,o incide meno,sulle imprese capitalizzate e con buona redditivita'.-
Non prevede,pero',accorgimenti che consentono un indispensabile aggiustamento graduale per quelle imprese che non si trovano in tale situazione.
Questa norma, in sostanza colpisce pesantemente quelle imprese che hanno Redditi Operativi bassi (e quindi gia' in difficolta' di per se')mentre non influisce sulle imprese che generano reddito e sono finanziariamente forti.-
E potremmo dire - una sorta di minimum tax sul capitale di debito.-
Particolarmente colpite saranno,in particolare le piccole emedie imprese, in specie quelle che devono effettuare investimenti anche ingenti per crescere e competere in mercati sempre piu' agguerriti e selettivi.-
Inoltre, la disposizione in questione comportera' pesantissime ripercussioni economiche per le imprese di servizi che svolgono la loro attivita' prevalentemente o eslusivamente su sommessa,come nel caso degli appalti,o per quelle imprese che operando con le Pubbliche Amministrazioni (in particolare ASL,altri enti sanitari) sono costrette ad un pesante ricorso al credito per far fronte,nell'esercizio della attivita', ai correnti patologici ritardi sui tempi di pagamento.-
Condividendo lo spirito della norma, che (come in passato la D.I.T.) intende premiare la capitalizzazione con capitale proprio delle imprese,dissentiamo tuttavia dal metodo, che,determina per le imprese con maggiori problemi di redditivita' e finanziari un ulteriore grave problema,che nelle situazioni piu' difficili puo' facilmente rappresentare una questione stessa di "sopravvivenza".-
Chiediamo, pertanto un vostro incisivo intervento al fine di ottenere una modifica volta ad evitare che dalla nuova disciplina degli interessi passivi possono derivare effetti tanto gravi per le imprese con forte indebitamento.-
Dissento con te sulla condivisione dello spirito della norma, non dobbiamo dimenticare che nel omondo dei soggetti ires esistono diverse realtà a base azionaria ristretta i cui soci hanno investito lolti dei loro capitali x avviare l'impresa è che spesso x andare avanti devono ricorre ai fidi bancari, anche tenuto conto che esistono sempre più imbroglioni a questo mondo gente che ti fa fare il lavoro e poi non ti paga e tu devi pagare fornitori imposte tasse dipendenti ecc.... Non dimetichiamo che sono le piccole e medie imprese che tengono in piedi questo nostro paese. Ovviamente accanto a queste piccole raltà meritevoli esistono società in perenne perdita che stanno in piedi con i finanziamenti dei soci ma se ci fasi caso spesso queste società fanno capo per la quota di maggioiranza a altri soggetti Ires spesso piuttosto grossi.
Concordo con Claudio è solo un modo per farsi vedere e dare fumo negl'occhi alla massa che non sa di cosa stiamo parlando e poi strillerà ai vari Della Valle Montezemolo Tronchetti e company ma a voi hanno diminuito le tasse di sosa vi lamnentate.

Considerazione finale secondo voi le aziende che pagheranno vedi esempio di partenza Euro 8.000 in più di tasse da dove li tireranno fuori.Ovvio dagli utenti finali aumentando ancora una volta il prezzo dei prodotti. Prepariamoci ad una nuova stagione di rincari.

Buona notte a tutti

Marta
 
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