Gio.
Utente
Alcune considerazioni circa la proposta in Finanziaria 2008.-
La proposta rappresenta l'ennesima invadenza del fisco sulle scelte amministrative - gestionali delle imprese italiane.-
Gli interessi passivi ed oneri assimilati eccedenti i criteri di deducibilita', potranno essere dedotti dal reddsto nei successivi cinque periodi di imposta (dieci periodi di imposta per le eccedenze dei primi tre anni di applicazione della norma) se in tali periodi gli interessi passivi eccedenti quelli attivi saranno inferiori al 30% del risultato lordo operativo rettificato.-
Esempio numerico:
si pensi ad una srl 5.000.000 Valore produzione- 4.750.000 Costi Produzione- 120.000 Interessi Passivi - 50.000 ammortamenti, in base alle nuove regole Fin.2008, gli interessi passivi deducibili nell'esercizio saranno pari a 90.000 mentre gli interessi passivi indeducibili saranno pari a 30.000, con aggravio di Ires di 8.250 €.
In primo luogo e' chiaro che limitare la deducibilita' degli interessi passivi per le sole societa' di capitale impone in sede di avvio di una attivita' imprenditoriale l'obbligo tra gli elementi determinanti per la scelta della forma giuridica piu' opportuna con la quale intraprendere una nuova attivita', la variabile fiscale che, invece dovrebbe essere ininfluente nella scelta, infatti quando il peso degli oneri finanziari e' elevato ed i margini bassi si rischierebbe, in caso di scelta della forma giuridica di societa' di capitali, di dover pagare le imposte anche sugli oneri finanziari non deducibili.-
In secondo luogo la variabile fiscale influenzera' anche le modalita' di finanziamento per l'acquisto di un bene ammortizzabile, l'alternativa tra acquisto a mezzo leasing od a mezzo finanziamento bancario, nei calcoli di convenienza dovra' tener conto della circostanza che gli ammortamenti non riducono il Risultato Operativo Lordo mente i canoni di leasing iscritti nella voce B) 8) Costi per godimento di beni di terzi lo riducono, rendendo, di fatto, meno conveniente fare l'acquisto a mezzo contratto di leasing.-
Infine la norma dovrebbe tener conto della strutturale sottocapitalizzazione delle imprese italiane, nella maggioranza dei casi, in particolare se di piccole dimensione, fanno ampio ricorso al capitale di terzi, si dovrebbe prevedere una soglia minima di interessi passivi comunque deducibile per tutte le societa', di capitale o persone oltre il quale far scattare il meccanismo del 30% del R.O.L..-
Saluti.-
La proposta rappresenta l'ennesima invadenza del fisco sulle scelte amministrative - gestionali delle imprese italiane.-
Gli interessi passivi ed oneri assimilati eccedenti i criteri di deducibilita', potranno essere dedotti dal reddsto nei successivi cinque periodi di imposta (dieci periodi di imposta per le eccedenze dei primi tre anni di applicazione della norma) se in tali periodi gli interessi passivi eccedenti quelli attivi saranno inferiori al 30% del risultato lordo operativo rettificato.-
Esempio numerico:
si pensi ad una srl 5.000.000 Valore produzione- 4.750.000 Costi Produzione- 120.000 Interessi Passivi - 50.000 ammortamenti, in base alle nuove regole Fin.2008, gli interessi passivi deducibili nell'esercizio saranno pari a 90.000 mentre gli interessi passivi indeducibili saranno pari a 30.000, con aggravio di Ires di 8.250 €.
In primo luogo e' chiaro che limitare la deducibilita' degli interessi passivi per le sole societa' di capitale impone in sede di avvio di una attivita' imprenditoriale l'obbligo tra gli elementi determinanti per la scelta della forma giuridica piu' opportuna con la quale intraprendere una nuova attivita', la variabile fiscale che, invece dovrebbe essere ininfluente nella scelta, infatti quando il peso degli oneri finanziari e' elevato ed i margini bassi si rischierebbe, in caso di scelta della forma giuridica di societa' di capitali, di dover pagare le imposte anche sugli oneri finanziari non deducibili.-
In secondo luogo la variabile fiscale influenzera' anche le modalita' di finanziamento per l'acquisto di un bene ammortizzabile, l'alternativa tra acquisto a mezzo leasing od a mezzo finanziamento bancario, nei calcoli di convenienza dovra' tener conto della circostanza che gli ammortamenti non riducono il Risultato Operativo Lordo mente i canoni di leasing iscritti nella voce B) 8) Costi per godimento di beni di terzi lo riducono, rendendo, di fatto, meno conveniente fare l'acquisto a mezzo contratto di leasing.-
Infine la norma dovrebbe tener conto della strutturale sottocapitalizzazione delle imprese italiane, nella maggioranza dei casi, in particolare se di piccole dimensione, fanno ampio ricorso al capitale di terzi, si dovrebbe prevedere una soglia minima di interessi passivi comunque deducibile per tutte le societa', di capitale o persone oltre il quale far scattare il meccanismo del 30% del R.O.L..-
Saluti.-