M
Mario
Ospite
Scusate se vi tedio con i miei dubbi ma, in merito al quesito posto sulla detrazione degli interessi passivi di un mutuo rinegoziato sono andato a vedere cosa dice la circolare 15/02/2000 n° 95/E.
In effetti sembra ci sia la possibilià di portare gli interessi passivi in detrazione in base a questa risposta:
"1.2.2 Estinzione del mutuo per l’acquisto di abitazione
principale e stipula di uno nuovo - condizioni di
detraibilità
D. Nel caso in cui venga estinto il vecchio mutuo e ne
venga stipulato uno nuovo dove il cespite è lo stesso, il
capitale concesso in garanzia è uguale alla quota residua
del precedente mutuo, il mutuatario è lo stesso, ma
la banca che concede il mutuo è variata, è possibile detrarre
gli interessi passivi del nuovo mutuo?
R. Nel caso cui venga estinto un vecchio mutuo e ne
venga acceso uno nuovo di importo non superiore alla
quota capitale residua, maggiorata delle spese e oneri
correlati, si continua a beneficiare della detrazione per
oneri prevista dalla lettera b), del comma 1, dell’art. 13-
bis del TUIR, come modificato dalla legge 23 dicembre
1998, n. 448, anche se il soggetto mutuante è diverso
da quello originario."
Come faccio a sapere se questa indicazione è ancora valida e se posso fruirne?
Grazie per la pazienza.
Mario.
In effetti sembra ci sia la possibilià di portare gli interessi passivi in detrazione in base a questa risposta:
"1.2.2 Estinzione del mutuo per l’acquisto di abitazione
principale e stipula di uno nuovo - condizioni di
detraibilità
D. Nel caso in cui venga estinto il vecchio mutuo e ne
venga stipulato uno nuovo dove il cespite è lo stesso, il
capitale concesso in garanzia è uguale alla quota residua
del precedente mutuo, il mutuatario è lo stesso, ma
la banca che concede il mutuo è variata, è possibile detrarre
gli interessi passivi del nuovo mutuo?
R. Nel caso cui venga estinto un vecchio mutuo e ne
venga acceso uno nuovo di importo non superiore alla
quota capitale residua, maggiorata delle spese e oneri
correlati, si continua a beneficiare della detrazione per
oneri prevista dalla lettera b), del comma 1, dell’art. 13-
bis del TUIR, come modificato dalla legge 23 dicembre
1998, n. 448, anche se il soggetto mutuante è diverso
da quello originario."
Come faccio a sapere se questa indicazione è ancora valida e se posso fruirne?
Grazie per la pazienza.
Mario.