è causa imputabile al comune, quindi il diritto alla detrazione non viene meno se i termini non sono rispettati per ritardi imputabili esclusivamente all’amministrazione comunale competente a rilasciare le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia
"- Interessi passivi, su mutui ipotecari stipulati per la costruzione dell’abitazione principale e per gli interventi di ristrutturazione - Regolamento attuativo della disposizione dell’art. 15, comma 1-ter, T.u. n. 917/86
Il dm 30/7/1999, n. 311, ha provveduto a regolamentare le modalità e le condizioni cui è subordinata la detrazione d’imposta per interessi passivi, di cui al comma 1-ter dell’art. 15, T.u. 917/86, come segue:
- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o un suo familiare dimora abitualmente.
A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione (legge n. 15/1968) con cui il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici;
- per «costruzione di unità immobiliare» si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi quelli di cui all’art. 31, c. 1, lett. d), legge 5/8/1978, n. 457 (quest’ultimo provvedimento
riguarda le ristrutturazioni che, pertanto, vengono
equiparate alle «nuove costruzioni»);
- la detrazione del 19% su un importo massimo di interessi
passivi di euro 2.582,28 si applica ai contratti di
mutuo stipulati a partire dall’1/1/1998;
- la detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione
abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare da costruire e che quest’ultima sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori;
- in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28 è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti nel periodo d’imposta;
- la detrazione in discorso è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, di cui all’art. 15, comma 1 lett. b), T.u. 917/86, soltanto per tutto il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori
stessi;
- il diritto alla detrazione viene meno dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile, per motivi non dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, non è più utilizzato per abitazione principale;
- la mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione comporta la perdita del diritto alla detrazione
- la detrazione non spetta se i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo, oppure se detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia o entro il termine per la rettifica della dichiarazione dei lavori;
- il diritto alla detrazione non viene meno se i termini non sono rispettati per ritardi imputabili esclusivamente all’amministrazione comunale competente a rilasciare le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia;
- per fruire della detrazione è necessario conservare ed esibire o trasmettere (anche in copia), a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, il contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell’immobile
da adibire ad abitazione principale, la documentazione comprovante il sostenimento delle spese di costruzione o di ristrutturazione e le abilitazioni richieste dalla normativa edilizia vigente.
la detrazione deve essere calcolata su un ammontare degli interessi proporzionale all’effettivo utilizzo del mutuo"