Riporto di seguito un intervento che può esserti utile.
Su Unico si può tornare indietro
Rettifiche possibili entro il termine dell'accertamento
Rettificare Unico si può. Ciò su cui si discute sono i tempi. Come evidenziato nell'intervento pubblicato qui a fianco, la rettifica della dichiarazione a favore del contribuente potrebbe avvenire non solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma anche entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento ( 31 dicembre del quarto anno successivo). In sostanza, il distinguo tra comma 8 e comma 8 bis dell'articolo 2 del Dpr 322/ 1998 potrebbe risultare il seguente: il comma 8 bis prevede la possibilità di rettificare la dichiarazione a favore del contribuente entro il termine di presentazione di quella successiva e il credito che ne emerge può essere utilizzato da subito in compensazione. Il comma 8 consente invece di rettificare la dichiarazione, entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento, in presenza di errori e omissioni, sia a favore che a sfavore del contribuente, ma in tal caso si applicano le sanzioni piene.
I casi a favore. Le situazioni disciplinate dal comma 8 bis non presentano alcuna difficoltà operativa: il contribuente può utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa a favore, ad esempio, per inserire oneri non dedotti nell'originaria dichiarazione così come, nel caso delle imprese, per far valere componenti negativi di reddito in precedenza non dedotti ( semprechè— ovviamente— sussistano le condizioni per la deducibilità). L'eventuale credito che ne emerge potrà essere " speso" sin da subito in compensazione.
Le sanzioni. Se si accetta la tesi che la dichiarazione può essere rettificata a favore anche entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento, le possibilità di rettifica potranno riguardare le stesse situazioni (ma non solo) sopra prospettate. In questo caso, però, andrà valutata l'entità delle sanzioni, visto che il comma 8 prevede espressamente l'applicazione di penalità. Nei casi prospettati va notato che l'entità delle sanzioni, non registrandosi un maggior debito d'imposta, non potrà che risultare quella residuale in misura fissa da 258 a 2.065 euro. Analoga sanzione — a parere di chi scrive, anche se qui sarebbe necessario qualche ulteriore approfondimento — potrebbe risultare applicabile nel caso di utilizzo dello strumento della dichiarazione integrativa per far valere la deduzione delle spese per operazioni in Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 110, comma 11, del Tuir, si veda il caso esaminato in questa pagina).
Va anche rilevato che le sanzioni possono comunque essere definite da parte del contribuente nella misura di un quarto, per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/ 1997.
La risoluzione n. 325/E del 2002. In questo documento l'amministrazione finanziaria ha affermato che la rettifica della dichiarazione a favore del contribuente può essere operata solo per gli errori che hanno i requisiti della rilevanza e dell'essenzialità, mentre non può essere operata per delle scelte che il contribuente ha effettuato nella dichiarazione originaria. Per cui la rettifica è stata negata nel caso di un contribuente che aveva fatto concorrere interamente al reddito una plusvalenza, pur potendola "rateizzare", e che voleva rettificare, attraverso la dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8 bis, la scelta originaria.
Al riguardo, va notato che la risoluzione limita fortemente la nozione di errore emendabile attraverso la dichiarazione integrativa a favore. Infatti, l'amministrazione individua le fattispecie passibili di rettifica nei soli casi di dolo, violenza o errore essenziale e riconoscibile di cui all'articolo 1428 del Codice civile, mentre va rilevato che la disciplina tributaria prevede un concetto più ampio di errore che prescinde dalla nozione civilistica. E, infatti, la sentenza n. 15063/2002 a Sezioni unite della Corte di cassazione afferma che risulta emendabile e ritrattabile a favore del contribuente qualsiasi tipologia di errore, sia testuale che extratestuale, di fatto o di diritto. Con la conseguenza che, in base all'insegnamento della Corte, possono essere rettificate sia situazioni legate a errori materiali e di calcolo evincibili dalla stessa dichiarazione che fatti nuovi diversi da quelli rappresentati, anche in conseguenza di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione su dati in origine altrimenti considerati.
D. D.
Il Sole 24 Ore
Lunedì 1 agosto 2005