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ANGELA C.

Ospite
Buongoro a tutti.
Approfitto dela vostra prepaazione per chiedervi questo.
Tempo fa ho ricevuto un avviso di liquidazione Ici per un omesso versamento. Ritenendo che il versamento non era dovuto ho presentato ricorso tramite un commercialista, che mi ha pure consigliato di pagare in via prudenziale, al solo fine di evitare la riscossione, quando ancora il ricorso non era stato deciso.
Bene, la Commissione tributaria ha rigettato il ricorso per inammissibilità, proprio perchè ho pagato (ma ripeto, il mio è stato un comportamento prudenziale) e quindi, secondo loro, ho fatto cessare la materia del contendere.
A me questa conclusione sembra assurda. E a voi ???
 
Anche a me sembra assurda la conclusione cui è pervenuta la C.T.P. a tal punto da farmi dubitare sulla reale motivazione della sentenza. Sei già in possesso della sentenza, completa di motivazione, oppure hai conoscenza solo del dispositivo? In ogni caso, il ricorso può essere considerato inammissibile per "vizi di forma" o meglio "procedurali", non certo per preventivo "pagamento prudenziale", giacché ove le ragioni del ricorso fossero state riconosciute fondate dalla C.T.P., questa non avrebbe potuto fare altro che, in accoglimento del tuo ricorso, annullare l'avviso di liquidazione e, di conseguenza, ove richiesto nelle conclusioni del ricorso, disporre anche il rimborso da te effettuato, in attesa di giudizio.
Spero di essere stato chiaro.
 
Sei stato chiarissimo, altroché !!
In effetti è stata una sentenza su una questione assai spinosa, e credo che la ctp non abbia avuto le p..... per prendere una decisione in merito, e sia "svicolata" in questa maniera sciocca.
Sono in possesso della sentenza, completa di motivazione, e porta scritto quello ch ho già detto nella mia domanda.
Tra l'altro, nel ricorso, il commercialista mi ha fatto scrivere a chiare lettere che il pagamento veniva effettuato "con animo di ripetizione"..........
Hai altro da aggiungere alle tue ottime considerazioni ?
 
Ritengo che la Commissione provinciale ha eerrato nel dichiarare inammissibile il ricorso.
Pertanto vi consiglio di proporre appello alla Commissione tributaria Regionale e sostenere che il pagamento dell'imposta non costituisce acquiescenza all'accertamento del Comune.
 
Alla luce di quanto da te affermato, credo che sussistano le condizioni per proporre appello in C.T.Regionale. E' principio di Cassazione (Cass.civile, Sez.Tributaria 5.6.2001, n.7574 e 24.6.2000, n.8607; ma non sono le uniche) che il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione della lite fiscale e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione. Si deve, quindi, escludere che il giuidice possa dichiarare cessata la materia del contendere (a meno che non voglia pronunciarsi extra petitum) se una delle parti sostiene di avere interesse ad una decisione nel merito della vertenza, dichiarando nelle proprie conclusioni di insistere sulla domanda originaria.
Nel caso da te prospettato, mi sembra che tale principio sia stato disatteso, sempre che (attenzione) sia stata fatta esplicita richiesta, anche verbalmente nel corso dell'udienza, di non accettare la cessazione della materia e di volere, invece, un giudizio di merito.
Auguri.

[%sig%]
 
non sono esperto di contenzioso, ma la dichiarazione d'inammissibilità non avviene con decreto del presidente, invece che con sentenza?

in tal caso per l'impugnazione sarebbe forse necessario un reclamo, non l'appello

(solo per ribadire l'opportunità di leggere con attenzione il documento di rigetto del ricorso)
 
per Andrea
E' vero che, in linea di massima, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso può essere pronunciata dal presidente della sezione con provvedimento monocratico, avverso il quale è ammesso reclamo.
Ma è anche vero che, ove il "vizio" non sia manifesto con immediatezza, l'inammissibilità può essere rilevata e dichiarata nel corso del processo dal Collegio giudicante della sezione, a cui la causa è stata assegnata, che si pronuncia con sentenza appellabile in CTR.
Mi sembrava, però, che Angela nella sua domanda avesse fatto riferimento ad una "sentenza" e ad un "rigetto" del ricorso, termini che lasciano ritenere che ci troviamo di fronte ad una pronuncia di un organo collegiale, e perciò impugnabile in appello.
Apprezzo la tua modestia, ma in un forum nessuno può fregiarsi della qualifica di "esperto", dal momento che ognuno esprime le proprie opinioni, spesso frutto di una qualche esperienza, senza alcuna pretesa di qualificazioni.
Sono d'accordo che, comunque, occorre leggere con la massima attenzione il documento di rigetto per capire se ci troviamo di fronte ad un decreto o ad una sentenza.
Ciao

[%sig%]
 
Ciao,
dal pagamento può derivare PURTROPPO cessata materia del contendere, ergo l'inamissibilta del ricorso (pronunciata con sentenza dal Collegio, spero sia questo il caso).
E' a tutti noto che, in pendenza di una lite tributaria debba applicarsi l'art. 68 del D.p.r. 546/92 (riscossione in pendenza di giudizio).
Letta questa norma capirà bene che non doveva versare nei tempi e nei modi a tal uopo previsti.
A tal punto Le consiglio, di presentare un'istanza di rimborso, se ancora nei termini, ed impugnare il rifiuto dell'Amministrazione (non la sentenza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità) dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.

SALUTI
 
Caro Mario,
ti sarei grato se mi facessi conoscere la fonte normativa o giurisprudenziale da cui hai tratto la convinzione che il pagamento effettuato dal contribuente-ricorrente in pendenza di giudizio determina automaticamente la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità del ricorso.
I casi di inammissibilità del ricorso sono quelli previsti dall'art. 18 del D.Lgs.546/1992, fra i quali non vedo il pagamento effettuato dal ricorrente in via prudenziale allo scopo di evitare atti esecutivi di riscossione.
Come certamente saprai, l'estinzione del giudizio per cessata materia è disciplinato dall'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, il quale prevede tale soluzione nei casi di:
- "definizione delle pendenze tributarie" (situazione diversa dal pagamento spontaneo dell'intera somma pretesa dall'Ente impositore effettuato a titolo prudenziale e con animo di ripetizione), quale può essere ad esempio un accordo conciliativo intervenuto fra le parti, oppure la chiusura della lite fiscale pendente in giudizio con le agevolazioni previste da alcune leggi succedute nel tempo (vedi la più recente Legge 289/2002, art. 16, e successive modificazioni) e
- "in ogni altro caso", come ad esempio l'annullamento dell'atto impugnato disposto in via di autotutela da parte dell'Ente.

Saluti
 
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