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indicazione regime fiscale errato nei dati cedente

Contribuente in forfettario a gennaio 2024 emette a cliente privato FE ma nei dati del cedente indica come Regime Fiscale "RF01 Ordinario" invece del corretto "RF19 Regime Forfettario".
La fattura per tutto il resto è corretta (importo, indicazione nella descrizione degli estremi normativi di non applicazione iva e rit. acconto, esposizione bollo).
La FE è stata già saldata dal cliente con bonifico.
E' necessario emettere una nota di credito e riemettere la FE con il regime fiscale corretto o si tratta di un errore formale non influente?
Grazie
 

luis2000

Utente
marcolino16,
La fattura elettronica senza la corretta indicazione del codice “N2.2” per i soggetti in regime forfettario è un errore meramente formale, in quanto non esiste alcuna norma che obblighi a riportare il richiamo all’opzione esercitata dal contribuente per il regime agevolato.
 
Grazie a tutti
il problema è l'indicazione del tipo di regime nell'intestazione
in pratica partendo da una fattura precedente (regime forfettario, indicazioni corrette, esposizione codice N2.2, e non applicando l'IVA) non so perchè ma ho modificato (chissà come) il regime fiscale indicandolo come Ordinario e non Forfettario.
Il dubbio è se devo fare nota credito (tra la'ltro nella nota credito che regime fiscale indico: quello sbagliato o quello corretto ) e riemettere fattura che sarà identica solo con l'indicazione RF19 Regime Forfettario.
Grazie ancora a tutti della cortesia. Marco

Screenshot 2024-03-04 095724.jpg
 

STUDIOCEL

Utente
Appunto il problema sta "solo" nel dubbio se è un comportamento concludente, se quel RF01 su una fattura possa voler dire scelta regime ordinario...dico di no, però non ne sono certo al 100%...
 
a mio avviso, l'erroneo utilizzo di un codice non è comportamento concludente, il comportamento lo vedi dall'applicazione o meno dell'iva, da come versi l'imposta ecc.
anch'io però non sono affatto sicuro...
 

luis2000

Utente
marzia,
sarebbe complicatissimo pensare di "rimediare" a errori per l'intero anno 2022 e 2023 ma, in ogni caso, in caso di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ritengo che si potrebbe eccepire l’applicazione dell’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 472/1997, in quanto gli errori non hanno procurato pregiudizio ai controlli né incidono sulla determinazione della base imponibile e sul versamento dell'imposta.
 
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