Riferimento: indennità di frequenza
Per il trattamento fiscale dell’indennità di frequenza sembra di dover fare riferimento alla lettera c) dell’art. 47 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 22/12/86) che ricomprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “le somme da chiunque percepite corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”. Dette somme sono state inquadrate tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per effetto della legge n. 835/82.
La circolare n. 7 del 27/02/84 del Ministero delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti circa il trattamento tributario da riservare a tali emolumenti.
Il D.Lgs n. 314 del 02/09/97 modifica alcune disposizioni che regolano la materia inquadrata nella normativa testé richiamata. L’art. 3 del citato D.Lgs. che sostituisce completamente l’art. 48 del T.U.I.R. sulla determinazione del reddito da lavoro dipendente ed inserisce l’art. 48 bis sulla determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, trova la sua applicazione per tutte quelle erogazioni effettuate a decorrere dal 1998 che, ancorché riferite all’anno precedente, debbono comunque essere ricomprese nel calcolo della liquidazione in sede di “saldo 1998”.
L’art. 7, nel modificare alcune norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi di lavoro dipendente di cui al D.P.R. n. 600 del 29/09/73, ne sostituisce completamente l’art. 23, riguardante l’effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e l’art. 24 concernente la ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Da ultimo, il D.Lgs. n. 446 del 15/12/97 introduce, con decorrenza 01/01/98, rilevanti modifiche riguardanti gli scaglioni, le aliquote e le detrazioni dell’Irpef ai fini della tassazione degli emolumenti corrisposti.
Ciao
Fabio