X Silvia:
per i lavori stagionali la domanda si presenta entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riferimento.
X P: La disoccupazione con reuisiti ridotti Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:
-nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
-risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
L’importo è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 819,62 €, elevato a 985,10 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.773,19 €.
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata (su modulo DS21) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, direttamente o inviata per posta, alla sede Inps o al centro per l’impiego competenti per residenza.
Alla domanda devono essere allegati:
la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente;
la richiesta di detrazioni d'imposta.