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<HTML>Vorrei sapere se il F.I.R.R. , l'indennità per mancato preavviso, l'indennità di clientela sono assogettate a ritenuta di acconto del 20% . Grazie</HTML>
<HTML>Sono soggette a ritenuta solo le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia spettanti alle persone fisiche (in quanto considerate reddito di lavoro autonomo dall'art. 58 comma 1 del TUIR.
Quelle spettanti a società (anche società di persone) confluiscono nel reddito di impresa e non sono da assoggettare a ritenuta Irpef (vedasi al riguardo RM 18/9/2001 n. 132).
Codice 1040 è OK. dal 1.5.2002 tutto quello che rientra nelle ritenute per lavoro autonomo si paga con il codice 1040</HTML>