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indennità clientela agenti

A

andrea1

Ospite
La sentenza della Cassazione n. 24973/2006 ha stabilito che l'indennità di clientela diventa indeducibile.
Anche su questo sito in data 04.12.2006 ne è stata riportata la notizia.

Chiedo cortesemente agli esperti:

- una casa mandante srl può quindi evitare di effettuare le scritture relative a quanto in oggetto al 31.12.2006 ?
- il Fondo accantonato al 31.12.2005 può essere chiuso registrando una sopravvenienza attiva ?
- il costo dell'indennità verrà quindi imputato nel mometo in cui cesserà il rapporto con l'agente se ne sussisteranno le motivazioni (sviluppo dell'attività commerciale nella sa zona etc. etc.) ?

Grazie - Andrea

[%sig%]
 
premettendo che non seguo direttamente i rappresentati e gli agenti E CHE NON MI RITENGO ESPERTA in questo settore,

se può essere utile , porto degli esempi tratti da una circolare in mio possesso per le scritture relative a casi analoghi, prima della sentenza della corte di cassazione. 04/12/2006.

l'importo annuale ( sia pur inded.) è contabilizzato nella voce B.7 spese per prestazioni di servizi principio cont.n.12.


- al momento dell'erogazione dell'indennità all'agente cessato, si deve verificare :

-l'indennità effettivamente corrisposta
-l'indennità accantonata

Una eventuale differenza costituisce per l'impresa una sopravvenienza imponibile o
deducibile.

se l'impresa mandante pur accantonando nel bilancio l'indennità non l'ha dedotta fiscalmente,

-all'atto della liquidazione dell'indennità , l'importo è dedotto per intero mediante una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.( naturalmente in questo caso la variazione sarà in aumento , visto il costo indeducibile).

ex.indennità di fine mandato d'agenzia-agente e società di persone.

art.56 comma 3 lett.a dpr 917/96
tale provento non è reddito d'impresa per le persone fisiche e le società di persone

società di persone

l'indennità è:

una variazione in diminuzione se incassata dalla società in contabilità ordinaria

tassata in capo al singolo socio nell'anno di percezione (unico quadro rm) opzione tassazione ordinaria.


attenzione al versamento della rit.d'acconto ( cod.1040 in questi casi)

per quanto riguarda le società di capitali l'art.56 tuir fa espresso rif.a persona fisica e soc.di persone, l'indennità è una componente attiva del reddito d'impresa e non è soggetta a ritenuta d'acconto.


saluti.lella.
 
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