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Oggetto:
Irpef. Redditi di lavoro autonomo. Costituzione di associazione in
partecipazione tra professionisti. Illiceita'.
Sintesi:
La costituzione di una associazione in partecipazione tra professionisti e'
illecita, in quanto, nel caso di specie, si tratta di attivita' di lavoro
autonomo, che non rientra nelle attivita' di impresa di cui all'art. 2195 del
codice civile, che possono essere, invece, oggetto del predetto contratto ai
sensi dell'art. 2540 del codice civile.
Testo:
In relazione a quanto richiesto con la nota in riscontro si forniscono gli
elementi di risposta al quesito formulato. Nel quesito viene in particolare
richiesto se sia da considerarsi giuridicamente lecita la costituzione di
un'associazione in partecipazione fra professionisti e se il compenso che
l'associante corrisponde all'associato sia soggetto a ritenuta di acconto
del 13%. Al riguardo occorre innanzitutto premettere che il contratto di
associazione in partecipazione e' previsto dalle norme del C.C. in relazione
allo svolgimento di un'impresa o di uno o piu' affari (art. 2540 C.C.). In
base alla disciplina che regola il relativo rapporto si ricava, poi, che la
gestione dell'affare o dell'impresa spetta unicamente all'associante mentre
all'associato - che puo' partecipare apportando sia capitali che lavoro -
va attribuito un utile quale corrispettivo del suo apporto.
Alla stregua della predetta disciplina civilistica, la scrivente ritiene che
l'associazione in partecipazione non possa estendersi ad attivita' diverse
da quelle contemplate dall'art. 2195 del C.C.
Conseguentemente, poiche' nella situazione prospettata trattasi di attivita'
di lavoro autonomo, la costituzione di un'associazione in partecipazione non
si ritiene compatibile con la sopra evidenziata configurazione.
Per effetto di quanto precede resta superato il quesito concernente il
regime tributario cui va soggetto il corrispettivo dell'associato, in quanto
anche tale figura viene meno con la cennata impossibilita' di instaurare un
contratto della specie.