Gio.
Utente
La Direzione Centrale dell’Inail, con propria recente nota, fornisce alle proprie strutture territoriali disposizioni in merito al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Tale nota evidenzia come al momento della richiesta del D.U.R.C. per fasi precedenti l’inizio dei lavori, delle forniture o dei servizi e quindi sostanzialmente per la partecipazione a gare, aggiudicazione o stipula del contratto, potrebbe non esserci conformità tra il rischio assicurato e quello corrispondente allo specifico appalto.
La verifica della regolarità contributiva verrà quindi effettuata dall’Inail sulla base delle voci di rischio corrispondenti alle lavorazioni esercitate al momento della validazione o rilascio del certificato; nel caso invece di richiesta del D.U.R.C. per fasi successive alla stipula del contratto, il rischio assicurato dovrà necessariamente corrispondere a quello proprio dell’appalto, pena il rilascio di un certificato di irregolarità.
Tale nota evidenzia come al momento della richiesta del D.U.R.C. per fasi precedenti l’inizio dei lavori, delle forniture o dei servizi e quindi sostanzialmente per la partecipazione a gare, aggiudicazione o stipula del contratto, potrebbe non esserci conformità tra il rischio assicurato e quello corrispondente allo specifico appalto.
La verifica della regolarità contributiva verrà quindi effettuata dall’Inail sulla base delle voci di rischio corrispondenti alle lavorazioni esercitate al momento della validazione o rilascio del certificato; nel caso invece di richiesta del D.U.R.C. per fasi successive alla stipula del contratto, il rischio assicurato dovrà necessariamente corrispondere a quello proprio dell’appalto, pena il rilascio di un certificato di irregolarità.