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In tema di fatturazione elettronica e tracciabilità dei pagamenti

Buonasera, qualcuno sà spiegarmi esattamente cosa significa x quanto attiene ai termini x gli accertamenti che la riduzione dei termini non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto»?
Ne stò uscendo pazza.
Sono andata a rivedermi l'art. 22 del D.P.R. n.633/72 e prevede quali soggetti non sono obbligati ad emettere ft.
Quindi cosa significa che questi soggetti possono usufruire della riduzione dei termini x gli accertamenti solo se hanno aderito a che cosa?
I soggetti in questione sono operatori del commercio al minuto, dettaglianti, banche, compagnie assicurative, chi fa custodia titoli, le sale scommesse, i teatri, parchi, ecc. ecc.

Grazie di cuore. Sto cercando di capire qualcosa della nuova normativa relativa alla fatturazione elettronica ma non mi é facile.

Laura Ferro
 

catia71

Utente
Se hanno effettuato l'opzione per la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (questi ultimi attraverso gli appositi registratori telematici). Se vai in fatture corrispettivi vedi l'esercizio delle opzioni che se non erro vanno esercitate entro il 31/12 di ogni anno. Ora per quanto riguarda i corrispettivi credo non cambi nulla per il 2019, ma per le fatture elettroniche posto che diventerà un obbligo per tutti dal 01/01 credo che diventerà superfluo esercitarla.
 
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