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imu e successione

Robypat

Utente
Buongiorno,
area edificabile valorizzata in dichiarazione di successione (presentata nel 2021) a 60 euro al mq mentre il comune valorizza quella particolare tipologia di l'area edificabile nelle sue tabelle a 50. Su quale valore si deve calcolare l'IMU? In un avviso di accertamento ricevuto per 2018 e 2019, l'area viene calcolata a 50 mq. Grazie
 
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luis2000

Utente
Robypat,
il Comune indica per le aree fabbricabili i valori min., max. e medi; applicando i valori medi si evitano accertamenti dall'Ente.
 

Robypat

Utente
Robypat,
il Comune indica per le aree fabbricabili i valori min., max. e medi; applicando i valori medi si evitano accertamenti dall'Ente.
Grazie per l cortese risposta.
Il comune indica solo un valore e dice che se si è in possesso di atti pubblici che determinano il valore puntuale del bene (contratto di compravendita, perizia di stima giurata, atto di donazione, affrancamento dei valori ai fini della dichiarazione dei redditi, ecc.) la base imponibile da dichiarare è il valore riportato nell’atto. In mancanza di atti pubblici si possono utilizzare i valori minimi stabiliti dalla giunta comunale. Quindi 50 o 60? Se utilizzo il valore del comune mi possono accertare? Ringrazio nuovamente
 

Robypat

Utente
ho sentito il comune a riguardo, mi dicono che loro ovviamente vedono la successione e utilizzano il valore indicato lì se superiore. I valori indicati nella delibera comunale non sono aggiornati ormai da parecchio tempo, solo una perizia potrebbe dimostrare un valore diverso. Mi hanno fatto capire che se applicassi il valore tabellare (più basso) con molta probabilità ci sarebbe un accertamento.
 

STUDIOCEL

Utente
Gli Ermellini......
....mica baubau miciomicio



Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8614
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27463-2019 proposto da:

T.I., T.B., B.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO

BOTTINELLI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MORNAGO, in persona del Sindaco in carica pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE, 16,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO SCHIAVONE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 647/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.



Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr647/2019 rigettava l’appello proposto da B.A., T.I. e T.B., avverso la sentenza della CTP di Varese con cui era stato respinto il ricorso dei contribuente relativamente ad avvisi di accertamento in rettifica dell’Ici dovuta per l’anno 2011 al Comune di Mornago.

Il Giudice di appello, pur dando atto che i valori accertati dal Comune erano superiori a quelli deliberati dall’amministrazione, condivideva il giudizio espresso dalla CTP laddove si era astenuta dall’esaminare il merito delle contestazioni dei contribuenti in assenza della richiesta di variazione Ici i cui effetti sarebbero decorsi solamente dal momento in cui venisse presentata la relativa domanda.

Avverso tale sentenza B.A., T.I. e T.B. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste controricorso il Comune di Mornago illustrato da memoria eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per violazione dell’art. 348-ter c.p.c..

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusso dalle parti.

Con un secondo motivo si deduce la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto in tema di Ici e di dichiarazione di successione.

Si critica, in particolare, l’affermazione del Comune, recepita acriticamente nella sentenza impugnata secondo cui gli eredi che ai sensi della L. n. 393 del 2001, art. 15, comma 2, hanno presentato la dichiarazione di successione sono esentati dalla presentazione di denuncia Ici implicherebbe una perfetta sovrapposizione fra denuncia successoria e quella ai fini del tributo locale. Si rileva che la normativa in argomento assoggettata ad una interpretazione sistematica e non meramente letterale consente invero di pervenire a conclusione diverse da quelle raggiunte dall’Amministrazione comunale.

Si osserva in particolare che la soppressione dell’obbligo degli eredi di presentare la dichiarazione Ici a seguito della presentazione della denuncia di successione è motivata dalla necessità di armonizzare le disposizioni a riguardo ai principi di semplificazione degli adempimenti amministrativi e della digitalizzazione informatica del patrimonio immobiliare e fiscale dei contribuenti nazionali,avviata dall’ordinamento all’inizio del nuovo millenio.

L’analisi del corpo normativo della legge istitutiva dell’Ici così come modificata dal D.L. n. 262 del 2006, non consente di ritenere che la dichiarazione di successione costituisca valida base di calcolo dell’imposta locale e che gli imponibili delle due imposte possano coincidere.

Si evidenzia che, conformemente a quanto autorizzato dalla legge istitutiva dell’Ici, il Comune di Mornago emanava un apposito regolamento provvedendo a determinare il valore venale di comune commercio delle aree fabbricabile alle cui prescrizioni si sono attenuti i contribuenti in sede di pagamento dell’Ici.

Si lamenta, inoltre, che gli atti di rettifica emanati dal Comune sarebbe privi di motivazione e di riferimento alle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della pretesa impositiva.

Si critica, infine, l’affermazione della CTR secondo cui sarebbe stato onere dei contribuenti presentare successivamente alla notifica degli accertamenti ICI una dichiarazione di rettifica del valore venale del bene indicato nella dichiarazione di successione.

Si osserva al riguardo che l’obbligo informativo sarebbe rimasto in vigore solo nel caso di modificazioni soggettive ed oggettive comportanti riduzioni di imposta non conoscibili in via ufficio dal Comune attraverso la banca dati catastale.

Devono essere esaminate con carattere di pregiudizialità l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente sotto il profilo del difetto di specificità di entrambi i motivi e della violazione dell’art. 348 ter c.p.c..

L’eccezione è fondata con riferimento al primo motivo con cui si duole della omessa esame di un fatto decisivo senza enunciare lo specifico fatto storico pretermesso il che rende per definizione impossibile apprezzarne la decisività.(Cass. 13/12/2017, n. 29883; 19936/2020).

Non merita accoglimento la contestazione di inammissibilità relativa alla dedotta violazione di legge ed una non corretta interpretazione della normativa Ici da parte del Comune trattandosi di una questione di diritto.

Non è poi configurabile la dedotta violazione dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, c.d. “doppia conforme” applicabile unicamente quando la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, e non quando si denunci come nella specie le problematiche trattate sono differenti (la decisione di primo grado non ha esaminato il merito).

Ciò posto e sgomberato il campo dalle questioni preliminari il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo con cui i ricorrenti si dolgono della non corretta interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5.

Tale norma stabilisce che ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Detti criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass. 2017 nr. 12273).

La determinazione della base imponibile ai fini Ici non può essere determinata mediante i criteri di determinazione dell’imposta di successione.

L’imposizione locale di cui qui si discute, appare infatti segnata da presupposti impositivi del tutto autonomi e divergenti da quelli invece riconducibili (in termini di attribuzione traslativa di ricchezza) all’imposta sulle successioni e donazioni; ciò perchè normalmente ricollegati al dato oggettivo, immediato e contingente costituito nella specie dall’esercizio sugli immobili di un diritto reale o di un possesso ad esso corrispondente (cfr. sul punto le sentenza della Cass. 2019 nr. 22754 e 22758 nell’ambito del contezioso relativo all’individuazione del presupposto impositivo in materia di trust mettono in risalto la diversità esistente fra l’imposizione locale rispetto da quella riconducibili all’imposta di registro, a quella ipotecaria-catastale ed a quella sulle successioni e donazioni; Cass. 2018 nr. 18936 riguardante l’imposta di registro).

Per quanto i tributi utilizzino il valore del bene come base imponibile presentano differenze sia sotto il profilo soggettivo (Comune per l’Ici e lo Stato per l’imposta di successione) l’occasionalità dell’imposta nell’imposta di successione e la periodicità dell’imposizione locale caratterizzata dalla natura patrimoniale che si contrappone a quella di successione che ha come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità.

Da tali considerazioni discende che l’avviso di rettifica emesso dal Comune sulla base del valore del bene indicato nella dichiarazione di successione non costituisce un criterio corretto ai fini della determinazione della base imponibile. La sentenza va pertanto cassata e decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori.

Le spese del merito vanno compensate in ragione dell’alternarsi delle decisione. Gli oneri di legittimità vanno posti a carico dei controricorrenti secondo il principio della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso dei contribuenti; spese di merito compensate; il controricorrente va condannato al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 1700,00 oltre accessori ed al 15%.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021
 
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