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imposte per frontalieri

R

roberto

Ospite
<HTML>a partire dal 2003 i frontalieri sono chiamati a pagare le imposte.
come é regolamentata la legge?</HTML>
 
G

gianni

Ospite
<HTML>ci dovrebbe essere un tetto di esenzione di 8000 euro, comunque bisogna verificare gli eventuali trattati contro le doppe imposizioni stipulati tra gli stati interessati</HTML>
 
R

Roberto Cattivelli

Ospite
<HTML>La Finanziaria 2003 ripropone, con alcune modifiche, le agevlazioni previste
in materia di di redditi di lavoro dipendente prestato all'estro da soggetti
residenti in Italia.
Mentre l'articolo 3, comma 2, Legge Finanziaria 2001 e successivamente
l'art. 9, comma 23, Finanziaria 2002 prevedevano rispettivamente, la non
imponibilità, per il periodo 2001 e 2002, di tali redditi, l'art. 2, comma
11, Finanziaria 2003 dispone che essi, per l'anno 2003 "concorrono a formare
il reddito complessivo per l'importo che eccede gli 8000 Euro ".
A tale proposito , come precisato nella circolare 3 gennaio 2001, n. 1/E, la
disposizione in commento limita limita l'agevolazione IRPEF ai soli reddtii
derivanti da attività lavorative:
- prestate in via continuativa, nelle zone fi frontiera (sempio Francia,
Austria e San Marino) ed ad altri paesei limitrofi (esempio Principato di
Monaco);
- svolte come oggetto esclusivo del rapporto;
-da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Si tratta, pertanto, esclusivamente di quei lavoratori dipendenti che sono
residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estro (zone di frontiera
e paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro. Non rientrano,
invece, in tale previsione le ipotesi di lavorori dipendenti, anch'essi
residenti in Italia, che, in forza di unospecifico contratto che prevede
l'esecuzione delalprestazione all'estero in via esclusiva e continuativa,
previa collocazione nel ruolo estero, soggiornano all'estero per un periodo
superiore ai 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi.
Pertanto il disposto normativo della Finanziaria 2003 prevede una nova
modalità di tassazione:
- i primi 8000 euro complessivamente percepiti nel periodo d'imposta , non
concorrono alla formazizone del reddito;
- la somma eccedente gli 8000 euro sarà soggetta a tassazione secondo gli
ordinari criteri.
Roberto Cattivelli</HTML>
 
R

roberto

Ospite
<HTML>grazie per la risposta ma quello che é scritto sulla circolare ministeriale del 15/01/03 lo conosco già.
sono alla ricerca di "cavilli" che, forse, conoscono solo gli addetti ai lavori.
GRAZIE COMUNQUE.</HTML>
 
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