L’art. 81, comma 21 del decreto-legge 112/2008 dispone che sul maggior valore delle rimanenze derivante dalla prima applicazione del nuovo art. 92-bis del TUIR è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota del 16 per cento.
E' corretto calcolare imposte anticipate sui maggiori valori fiscali delle rimanenze derivante dalla valorizzazione delle stesse con il metodo FIFO/CMP? A mio avviso nel caso di società petrolifiere che detengono livelli costanti di scorte minime operative la recuperabilità delle stesse è incerta e lontana nel tempo e pertanto l'accantonamento di crediti per imposte anticipate non prudente.
E' corretto calcolare imposte anticipate sui maggiori valori fiscali delle rimanenze derivante dalla valorizzazione delle stesse con il metodo FIFO/CMP? A mio avviso nel caso di società petrolifiere che detengono livelli costanti di scorte minime operative la recuperabilità delle stesse è incerta e lontana nel tempo e pertanto l'accantonamento di crediti per imposte anticipate non prudente.