All'art.13 il comma 4 bis dispone:
l'imposta non e' dovuta altresi' per l'indicazione,sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'ijndirizzo dell'impresa che effettua il trasporto,anche per conto terzi,limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.-
Per precisare l'esatta portata della norma sopra citata il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato la Circolare n.2/DPF 18.04.2005 in cui e' stato riconosciuto:
"la fattispecie di esenzione rientranti nel comma 4 possono essere schematicamente identificate nella:
-indicazione della propria ditta e del porprio indirizzo, relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprieta'.-
-indicazione della propria ditta e del prorpio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprieta',trattandosi in questo caso,di imprese di produzione di beni e servizi, che tuttavia effettuano, come attivita0 meramente strumentale,il trasporto di beni prodotti".-
Saluti.-