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immobili e finanziaria 2005

P

Paolo

Ospite
Volevo una Vostra considerazione riguardo alla disposizione contenuta nella finanziaria 2005 relativa al contrasto all'evasione sui redditi da locazioni.

Personalmente ho provato a effettuare alcuni calcoli su affitti percepiti da miei clienti. La maggior parte non rispetta il limite minimo di reddito da dichiarare per evitare l'accertamento. Voi come vi comportate al riguardo ?

un grazie a tutti

Paolo
 
Il comma 1 del nuovo art. 41-ter del D.P.R. 600/1973 prevede che l’ufficio non può
procedere all’accertamento, in relazione ai redditi derivanti da locazione di fabbricati, se dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra: il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15%, ed il 10% del valore dell’immobile, determinato secondo le regole catastali ai fini dell’imposta di registro.
Pertanto, se il contribuente dichiara, come canone di locazione, il 10% del valore catastale dell’immobile, non incorre in alcun tipo di accertamento.
Ciò non significa che se il contribuente non dichiara il 10% del valore, sarà raggiunto da accertamento; infatti, la norma non attribuisce valenza di presunzione legale, legittimante
l’accertamento, al 10% del valore del fabbricato.
• Il comma 2 del nuovo art. 41-ter prevede, invece, che in caso di mancata registrazione
del contratto di locazione, si presume, salvo prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i 4 periodi d’imposta precedenti. In tal caso, si presume che il canone di locazione risulti pari al 10% del valore del fabbricato. E’ questa una presunzione legale relativa, che legittima l’accertamento in base al 10% del valore dell’immobile.
 
scusa Alberto,ti ringrazio del Tuo intervento, la normativa l'ho letta anche io, volevo solo sapere le vostre considerazioni in merito. Primo come vi comporterete in caso non venisse rispettato il minimo e secondo, non sembra anche a Voi che il criterio adottato sia alquanto esagerato e fuori dai valori di mercato delle locazioni ?

comunque grazie ancora

Paolo
 
scusa Alberto,ti ringrazio del Tuo intervento, la normativa l'ho letta anche io, volevo solo sapere le vostre considerazioni in merito. Primo come vi comporterete in caso non venisse rispettato il minimo e secondo, non sembra anche a Voi che il criterio adottato sia alquanto esagerato e fuori dai valori di mercato delle locazioni ?

comunque grazie ancora

Paolo
 
da "forum fiscale 2005" italia oggi 26/01/2005

domanda:
La preclusione dall’accertamento per i redditi di fabbricati locati dichiarati in misura non inferiore al 10% del valore
catastale significa anche che, tramite procedura automatica, tutti i redditi inferiori a tali valori saranno accertati automaticamente ex articolo 36-bis in
seguito a liquidazione della dichiarazione
dei redditi?
I contratti in corso al 01/01/2005
che non rispettano tale parametro devono essere comunque sciolti anticipatamente e rifatti nuovi? Tale ultimo comportamento
causerebbe conseguenze, oltre che sulle spese di imposta di registro e bolli per anticipato scioglimento e rifacimento
del contratto, anche sulla nuova durata della locazione, che in tal caso ripartirebbe da zero, nonché su tutte le altre clausole del contratto che le
parti sarebbero portate a ridiscutere.

risposta:
Il dispositivo della norma ha a oggetto la preclusione dell’azione istruttoria e accertatrice degli uffici nell’ipotesi in cui il contribuente dichiari il maggior
importo tra quello risultante dal canone di locazione indicato in contratto, ridotto del
15%, e il 10% del valore catastale dell’immobile, ma non introduce presunzioni in ordine all’ammontare del reddito derivante dagli immobili concessi
in locazione.
Non ne deriva, quindi, un effetto di adeguamento automatico del reddito
per le ipotesi in cui il parametro
non sia rispettato, tantomeno attraverso la procedura di cui all’articolo 36-bis del dpr
n. 600 del 1973, che attiene alla liquidazione dell’imposta, e non all’accertamento.
Nell’ipotesi in cui il contribuente dichiari
un canone inferiore a tale importo, peraltro, potranno essere esperiti gli ordinari poteri di accertamento e istruttori.
Non si ritiene che la norma in commento comporti l’obbligo di risolvere i contratti già in essere alla data di entrata in
vigore della legge finanziaria."
 
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