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ICI - Nuda proprietà e diritto di abitazione

Contabile

Utente
Espongo un problema che mi è stato affidato.

Il sig. TIZIO, nel corso del 2001, ha donato la nuda proprietà della casa, in cui abitava con la moglie, alla propria figlia (tra le altre cose residente già all'atto della donazione in altro comune); nell'atto di donazione non si fa menzione di altro.

Dalla sua morte, intervenuta nel gennaio 2002, mamma e figlia non hanno versato ICI ritenendo che la moglie del de cuius potesse godere del diritto di abitazione, di cui art. 540, 2 comma c.c.

La scorsa settimana alla figlia è stato notificato avviso di accertamento per mancato pagamento ICI relativo agli anni 2002 - 2003 - 2004.

A mio avviso l'ufficio tributi del comune ha pienamente ragione e pertanto l'ICI è dovuta in quanto non essendoci stata da parte del de cuius, all'atto della donazione, manifesta volontà di riservare l'usufrutto della cosa donata alla moglie dopo la sua morte, il diritto reale si estingue con la morte del suo titolare e la proprietà della cosa donata ritorna piena in capo al donatario.

Concordate o avete altre idee in merito? Grazie
 
Riferimento: ICI - Nuda proprietà e diritto di abitazione

non mi è solo chiaro l'asse ereditario..fatto salvo, come dici, il fatto tizio nel 2001 abbia donato alla figlia la nuda proprietà mi fà presumere la casa fosse tutta sua al 100 come piena proprietà, a questo punto a quando è mancato in successione và il suo 100% di USUFRUTTO quindi dal 2002 la situazione secondo me è:
1) la figlia si trova ad avere 50% PIENA PROPRIETA' (riunendo il 50% dell'usufrutto ereditato dal padre con 50% nuda proprietà donata nel 2001) e 50% nuda proprietà (da donazione 2001)
2) la moglie eredita il restante 50% usufrutto (salvo comunque diritto di abitazione)
SE è COSI' SECONDO ME DAL 2002 LA ICI LA DOVEVANO AL 50% LA FIGLIA COME PIENA PRORPIETARIA E LA MADRE QUALE USUFRUTTUARIA.
SEMPRECHE' NON VI FOSSE TESTAMENTO CHE DESTINAVA TUTTO ALLA FIGLIA..
 
Riferimento: ICI - Nuda proprietà e diritto di abitazione

Casa di proprietà al 100% del de cuius! Nell'atto di donazione del 2001, ripeto, non vi è altro se non la donazione della nuda proprietà alla figlia.
 
Riferimento: ICI - Nuda proprietà e diritto di abitazione

ALLORA RITENGO VALIDA TUA CONSIDERAZIONE CHE DA RAGIONE ALL'ISCRIZIONE DEL COMUNE.
.avendo il de cuis donato il 100% piena proprietà al momento decesso il suo 100% usufrutto si riunisce tutto in capo al nudo proprietario.
 
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