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ici:immobile inagibile

R

rossella

Ospite
<HTML>Per gli immobili inagibili di fatto non utilizzati l'art.8 del DLgs.504/92 prevede la riduzione dell'imposta del 50%
Il Comune ha eccepito che tale norma non andava applicata perchè l'utilizzo dell'immobile si evinceva dal certificato di residenza del contribuente.
La mia domanda è la seguente:la residenza implica l'utilizzo dell'immobile? Grazie</HTML>
 
L

loyistis

Ospite
<HTML>la dichiarazione di inagibiltà deve essere inoltrata prima del pagamento della seconda rata dell'ici di quell'anno

Ogni comune nel suo regolamento stabilisce le modalità di presentazione

la dichiarazione di inagibiltà preclude ogni possibilità di utilizzarlo come abitazione.

comunque vale la situazione di fatto!!!

se il contribuente dimostra che l'immobile era effettivamente inagibile, che in quell'anno aveva presentato la domanda di inagibilità, che lui pur avendo la residenza non ci abitava (era domiciliato altrove) oppure ci abitava a suo rischio e pericolo è applicabile la riduzione al 50 %

se l'ufficio tributi mantiene la sua posizione non hai altra scelta che inoltrare il ricorso.....

a quel punto valuta la convenienza......</HTML>
 
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