Gli immobili utilizzati da enti non commerciali, pubblici e privati, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricreative, culturali, sportive e ricettive sono esenti da ici per il periodo dell'anno in cui si verificano le suddette condizioni. Gli immobili di tali enti che non rispettano il vincolo di destinazione perdono l'esenzione. E' facoltà del comune disporre che l'esenzione si applichi solo ai fabbricati ed a condizione che siano effettivamente posseduti e non solo utilizzati da tali enti.