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ICI e F24: pagamento impossibile

  • Creatore Discussione Franco Confalonieri
  • Data di Inizio
F

Franco Confalonieri

Ospite
<HTML>Ho ricevuto conferma dall'Agenzia delle Entrate
in merito alla scarsissima adesione dei Comuni al pagamento ICI con F24.

Riporto la risposta ricevuta dall`Ufficio Servizi e
Convenzioni dell`Agenzia delle Entrate ([email protected])

"Egregio Sig. Confalonieri,
attualmente, il numero dei Comuni convenzionati è quello indicato sul sito.
L`elenco viene tempestivamente aggiornato non appena
viene sottoscritta una nuova convenzione.
Cordiali saluti,
Ufficio Servizi e Convenzioni"


Questo vuol dire, come si vede dal sito dell`Agenzia delle Entrate,
all`indirizzo
http://www.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/f24_ici/index.htm
che il nuovo modello F24 ICI potra` essere utilizzato alla prossima scadenza
UNICAMENTE per il pagamento dell'ICI da versare per i seguenti comuni:

Andria
Cairo Montenotte
Castel Maggiore
Locorotondo
Reggio Emilia
Viareggio


La possibilita` di pagare l`ICI con l`F24, ritengo sia una ottima
semplificazione.

Per quale motivo i Comuni non aderiscono alla convenzione ?

Proviamo a vedere se riusciamo a sollecitare i Comuni ad una
risposta sul punto, per un allargamento del servizio.

Versare con F24, lo sapete bene, vuol dire fare un'unica delega, un unico versamento e - soprattutto - poter compensare i tributi (e ovviamente ravvedersi).

Il che non e' cosa da poco.

Franco Confalonieri
Dottore Commercialista in Piacenza
www.studiomeli.it</HTML>
 
S

Sole

Ospite
<HTML>dott. Franco vorrei esporle quanto segue e la pregherei di correggermi dove sono in errore:

L'affissione delle rendite all'Albo Pretorio dei Comuni al 31.12.1999 valeva come notifica della stessa, poi a ottobre 2000 il tutto è stato abrogato con effetto retroattivo, perciò le rendite affisse non si danno per notificate (era assurdo!).
Oggi come oggi la legge parla di notifica fatta dall'Ufficio o esclusivamente a mezzo di ATTI IMPOSITIVI del Comune, ogni altro atto (es. atti di citazioni, ecc.) non è valido: è giusto ?

Le rendite presunte legalmente non esistono più, valgono quelle notificate o quelle attribuite tramite procedura DOCFA cioè dopo il 1994.

Ergo: tutte le variazioni ante '94 non ancora notificate, seppur affisse all'Albo Pretorio, o non entrate a far parte di atti impositivi, sono da ritenersi nulle: è legittimo pertanto basarsi sulla rendita vecchia e non sulla presunta ? (è il caso di ampliamenti di fabbricati)

Inoltre per i fabbricati con attribuzione di rendita diretta (es. D), vale lo stesso concetto ?

Grazie per il confronto.
Sole</HTML>
 
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