MIODEMO
Utente
rif. articolo 6, comma 3bis DLGS 504/92 (introdotto dall'art. 1 comma 6 lett. b) L. 244/2007)
Propongo due casi:
1) il coniuge non assegnatario possiede, nello stesso comune di ubicazione della casa coniugale, un'altra abitazione però concessa in locazione, oppure in uso gratuito a parenti e quindi non utilizzabile. In questo caso non è applicabile la nuova disposizione.
2) il coniuge non assegnatario possiede, in un comune diverso da quello di ubicazione della casa coniugale, un'altra abitazione che viene adibita ad abitazione principale dallo stesso. Stando alla lettera della norma sembra che possa applicarsi la detrazione e l'aliquota agevolata due volte, sia sull'abitazione coniugale e sia su quella ubicata nell'altro comune.
Che ne pensate?
:yes2:
Propongo due casi:
1) il coniuge non assegnatario possiede, nello stesso comune di ubicazione della casa coniugale, un'altra abitazione però concessa in locazione, oppure in uso gratuito a parenti e quindi non utilizzabile. In questo caso non è applicabile la nuova disposizione.
2) il coniuge non assegnatario possiede, in un comune diverso da quello di ubicazione della casa coniugale, un'altra abitazione che viene adibita ad abitazione principale dallo stesso. Stando alla lettera della norma sembra che possa applicarsi la detrazione e l'aliquota agevolata due volte, sia sull'abitazione coniugale e sia su quella ubicata nell'altro comune.
Che ne pensate?
:yes2: