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Ici Agevolata Per Il Non Assegnatario Della Casa Coniugale

MIODEMO

Utente
rif. articolo 6, comma 3bis DLGS 504/92 (introdotto dall'art. 1 comma 6 lett. b) L. 244/2007)
Propongo due casi:
1) il coniuge non assegnatario possiede, nello stesso comune di ubicazione della casa coniugale, un'altra abitazione però concessa in locazione, oppure in uso gratuito a parenti e quindi non utilizzabile. In questo caso non è applicabile la nuova disposizione.
2) il coniuge non assegnatario possiede, in un comune diverso da quello di ubicazione della casa coniugale, un'altra abitazione che viene adibita ad abitazione principale dallo stesso. Stando alla lettera della norma sembra che possa applicarsi la detrazione e l'aliquota agevolata due volte, sia sull'abitazione coniugale e sia su quella ubicata nell'altro comune.
Che ne pensate?
:yes2:
 

Kob

Utente
Riferimento: Ici Agevolata Per Il Non Assegnatario Della Casa Coniugale

si, certo, sotto il profilo meramente letterale concordo con te.

Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, ho seri dubbi che un contribuente possa fruire 2 volte delle agevolazioni ICI per l'abitazione principale ...

Proviamo a considerare un momento lo spirito della norma (la ratio).

Prima della modifica normativa, sia il coniuge assegnatario, sia il propietario, non potevano fruire dell'agevolazione: l'uno perchè non era proprietario ma titolare del diritto di abitare nell'immobile sulla base di un titolo differente (la sentenza di separazione); l'altro non poteva fruire dell'agevolazione perchè l'immobile era stato assegnato all'ex coniuge ...

Ora con la lettura meramente letterale si arriverebbe ad avere nuove conseguenze incoerenti ... con lo spirito della norma e con il principio di equità. In conclusione, ritengo che la lettura testuale debba soccombere di fronte a quellla sostanziale: ciascuno gode dell'agevolazione al massimo una sola volta e per un solo immobile.
 

MIODEMO

Utente
Riferimento: Ici Agevolata Per Il Non Assegnatario Della Casa Coniugale

si, certo, sotto il profilo meramente letterale concordo con te.

Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, ho seri dubbi che un contribuente possa fruire 2 volte delle agevolazioni ICI per l'abitazione principale ...

Proviamo a considerare un momento lo spirito della norma (la ratio).

Prima della modifica normativa, sia il coniuge assegnatario, sia il propietario, non potevano fruire dell'agevolazione: l'uno perchè non era proprietario ma titolare del diritto di abitare nell'immobile sulla base di un titolo differente (la sentenza di separazione); l'altro non poteva fruire dell'agevolazione perchè l'immobile era stato assegnato all'ex coniuge ...

Ora con la lettura meramente letterale si arriverebbe ad avere nuove conseguenze incoerenti ... con lo spirito della norma e con il principio di equità. In conclusione, ritengo che la lettura testuale debba soccombere di fronte a quellla sostanziale: ciascuno gode dell'agevolazione al massimo una sola volta e per un solo immobile.
sono d'accordo con te. la mia voleva essere una provocazione. quella che dai tu è l'unica interpretazione ragionevole. però quanto male è scritta la norma!!!
sembra fatta da incompetenti.
ciao
 
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