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GUARDIA MEDICA

F

FABIO

Ospite
UN MEDICO SPECIALIZZANDO FA LA GUARDIA MEDICA PRESSO L'ASL; EGLI NON HA PARTITA IVA; L'ASL OGNI MESE GLI RILASCIA UN CEDOLINO DOVE DETERMINA IL COMPENSO DOVUTO, LA TRATTENUTA ENPAM E LA TRATTENUTA FISCALE DEL 20%.
L'ASL NON RILASCIA LA CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI E DELLE RITENUTE EFFETTUATE NEL CORSO DEL 2004.
IL REDDITO CHE IL MEDICO HA PERCIPITO DI CHE NATURA E'?
OCCASIONALE? ASSIMILATO A DIPENDENTE? ALTRO? QUALE NO TAX AREA TEORICA GLI COMPETE?
SOTTOLINEO CHE IL CEDOLINO RILASCIATO DALL'ASL RIPORTA LA DATA DI ASSUNZIONE (?).
GRAZIE

[%sig%]
 
Per quello che so di paghe...tu mi citi cedolino... che si usa per definire una posizione di dipendente o co.co.co... e mi menzioni trattenuta fiscale 20% ... la quale si defalca ... da prestazioni di lavoro autonomo occasionale o professionale... quindi il dubbio rimane...
Spero di averti aiutato comunque...
 
si tratta di guardia medica trimestrale o di ruolo ? Poi spiegherò il perchè.
In ogni caso l'Asl deve rilasciare la certificazione dei compensi corrisposti
 
DALLE NOTIZIE CHE HO IL MEDICO SI DEFINISCE NON TITOLARE E NON SA COSA SIGNIFICA TRIMESTRALE O DI RUOLO.

[%sig%]
 
DALLE NOTIZIE CHE HO IL MEDICO DI GUARDIA SI DEFINISCE NON TITOLARE E NON SA COSA SIGNIFICA TRIMESTRALE O DI RUOLO.

[%sig%]
 
Ok! essendo non titolare rientrerebbe, a mio avviso,nella casistica dei redditi diversi soggetti a ritenuta del 20%(QUADRO RL - mod unico). Difatti, non si può considerare nè lavoratore autonomo (QUADRO RE)in quanto il medico è subordinato a vincoli di orari e di funzioni, nè lavoratore dipendente (QUADRO RC) non essendoci la titolarità con relativo contratto in cui è stabilito la durata e la natura delle prestazioni, (non sono contemplate nemmeno le ferie e malattie !!!!!!). Inoltre l'Asl effettua una ritenuta (del 20%) analoga a quella prevista per i lavoratori occasionali (20%) anzichè le aliquote a scaglioni proprie dei lavoratori dipendenti.
In ogni caso l'Asl che funge da sostituto d'imposta è obbligata al rilascio delle certificazioni delle ritenute. Tuttavia il medico può ugualmente riportarle in detrazione (le ritenute fiscali) e in deduzione (per le ritenute ENPAM) nella sua dichiarazione.
saluti
 
I redditi in questione sono inquadrabili nel campo della prestazione professionale. Non sono d'accordo con quanto affermato da frank, poichè il reddito prodotto dal medico in convenzione deve essere considerato come reddito derivante da lavoro autonomo ex art.49 D.P.R. n.917/1986. Devo però aggiungere che sulla questione non c'è univocità di vedute, poichè spesso alcune Asl inquadrano gli stessi rapporti in quelli di collaborazione coord. e continuativa.
Ho un caso analogo di un medico specialistico ambulatoriale, il quale ha iniziato a lavorare in convenzione con la Asl dal 01 gennaio 2004 senza che la stessa richiedesse l'apertura della P.I. Tutte le mie ricerche e i miei studi per tentare di dare un inquadramento alla tipologia di tale reddito portano al quadro E e non RL. Mancherebbe a mio avviso il carattere della occasionalità e, come è facile prevedere, l'entità del compenso sarà certamente superiore ai nuovi limiti previsti nell'anno 2004.
Ciao
 
In giugno avevamo già discusso su questo forum dell'argomento. A mio parere è reddito professionale anche se essendo esente ai fini Iva puo' godere dell'esonero di tutti gli adempimenti. Ma ai fini del reddito è professionale e i fogli di liquidazione valgono come fatture. Ecco cosa dice una circolare già riportata nella discussione che richiamavo (per seguire la discussione precedente adoperate la ricerca)
Come chiarito dal ministero delle Finanze con la risoluzione 501679 del 23 settembre 1975, i fogli di liquidazione delle competenze mensili rilasciati dalle Asl ai medici di base sono equiparati alle fatture. Conseguentemente, in base alle disposizioni indicate nell'articolo 23 del Dpr 633/72, il medici devono: a) numerare i fogli liquidazione in ordine progressivo, seguendo la stessa numerazione delle fatture emesse; b) registrare i fogli insieme alle fatture emesse, globalmente, mese per mese, entro il giorno 15 del mese successivo.
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