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giorni per appello

L

luca g.

Ospite
sentenza di commissione provinciale non notificata. Termine lungo.

e' giusto sostenere che per le sentenze depositate dal 1/7/2003 al 31/7/2003
il termine per impugnarle in regionale scadeva sempre il 16/9/2004?

infatti, per effetto della sospensione feriale l'anno + 45 giorni cade sempre nel periodo feriale del 2004.

se non sono corretti tali calcoli qualcuno può dirmi quando scadeva il termine per ricorrere contro queste 2 sentenze?

grazie
 
Il quesito a mio parere presenta scarsa chiarezza, in quanto non comprendo il perchè viene generalizzato il termi del deposito di sentenza se avviene nel mese di luglio; il giorno di deposito assume una notevole importanza al fine del computo del termine sia esso breve sia lungo, dato che il conteggio parte dal giorno successivo alla data di deposito per cui se venisse depositata il giorno 10 è diverso se venisse depositata il giorno 15 ecc. dello stesso mese. Per altro è fuor di ogni dubbio che il termine di sospensione per il periodo feriale che intercorre dal 1 agosto al 15 settembre viene escluso dal calcolo dei giorni.
Se magari volesse essere più preciso indicando l'effettiva data di deposita della sentenza, forse potrei esprimermi di conseguenza con maggiore esattezza.
Saluti.
 
per Raffaele

scusa ma come hai fatto il calcolo?
i 45 giorni del periodo feriale te li prendi 2 volte?

grazie
 
Re: per Raffaele

Non ho fatto i conti ... ma posso dirti che per giurisprudenza pacifica la doppia sospensione feriale si può applicare anche alle controversia tributarie. Per es. in Cass., sez. trib., sent. 15987 del 14.11.2002 si legge: "E' noto infatti che il termine annuale di decadenza dall'impugnazione che, ove iniziato a decorrere prima della sospensione durante il periodo feriale,deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della sospensione medesima (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1° agosto e
il 15 settembre), è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento
quando l'ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l'inizio del
nuovo periodo feriale dell'anno successivo (Cass. 8 gennaio 2001, n. 200).
Nella specie la sentenza fu depositata il 24 luglio 1997: il termine decorre fino al 31 luglio 1997, poi riprende dal 16 settembre 1997, rimane
sospeso per le ferie 1998, ridecorre dal 16 settembre 1998, andando a scadere il 24 ottobre 1998. Il ricorso è stato notificato il 22 ottobre 1998".
Saluti, Filippo
 
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