In precedenza, ogni scelta o variazione doveva essere comunicata preventivamente all'ufficio, ma dal 7 gennaio 1998 (data di entrata in vigore del Dpr n. 442/97) tale obbligo è stato superato. Infatti, l'articolo 1 del citato decreto ha stabilito che "l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.
In relazione al concetto di "comportamenti concludenti", la circolare n. 209/98 precisa che si deve intendere "l'effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime base; ciò, ferma restando la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime opzionale".
La circolare n. 50/2002 ha riconosciuto l'applicazione del "comportamento concludente" anche ai contribuenti che, avendo i requisiti richiesti dall'articolo 13 della legge n. 388/2000 ("nuove iniziative produttive"), hanno applicato il regime particolare pur non avendo esercitato l'opzione preventiva prevista.