Il paragrafo 5 della circolare 10/E del 4 aprile 2016 precisa che "La preclusione in argomento, in ogni caso, non opera qualora i redditi percepiti dal contribuente nel triennio siano riconducibili ad un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, né in caso di partecipazione ad una società inattiva".
Quindi, se fossi in grado di dimostrare che la società era inattiva fin dal lontano 2016, fatte salve tutte le altre preclusioni, potresti beneficiare della riduzione al 5% dell'aliquota.