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Utente
Finanziaria 2008: Iva sulle auto effetto retroattivo
Nuove regole in materia di imposta sul valore aggiunto
Chiedo se qualcuno mi sa spiegare come comportarmi in merito al caso in cui si sia detratta interamente l'imposta per veicoli che vengono successivamente impiegati anche per usi privati.
In quanto si legge che in relazione a questo utilizzo promiscuo è necessario applicare l'Iva sulla base del relativo valore normale.
Con la decisione del 18 giugno 2007, il Consiglio dell'Unione europea ha consentito all'Italia, per esigenze di semplificazione, di limitare forfetariamente il diritto alla detrazione sull'acquisto di veicoli a motore e le relative spese accessorie, fissando al 40% la percentuale di imposta recuperabile.
La disposizione contenuta nell'articolo 19 bis 1 del Dpr 633/72, nel testo vigente al 31 dicembre 2007, non era perfettamente in linea con questa decisione ed è stata quindi riformulata.
La nuova norma, che entra retroattivamente in vigore il 28 giugno 2007, prevede la limitazione della detrazione al 40% per l'Iva relativa all'acquisizione di veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali e alle spese relative: manutenzione, riparazione, custodia, impiego e pedaggi stradali.
Questa limitazione non opera, però, per i veicoli interamente utilizzati a fini professionali (tra i quali sono ricompresi i veicoli formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, quelli dati in locazione, anche finanziaria e noleggio, quelli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio).
Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
Uso familiare o personale del veicolo
Per i veicoli per il cui acquisto si è operata la limitazione, è irrilevante ai fini impositivi l'uso personale o familiare dell'imprenditore o la messa a disposizione a titolo gratuito degli stessi a favore del personale dipendente, come prevede il nuovo articolo 3 del Dpr 633/72.
Tale irrilevanza non si verifica, invece, qualora si sia detratta interamente l'imposta per veicoli che vengono successivamente impiegati anche per usi privati. In relazione a questo utilizzo promiscuo è necessario applicare l'Iva sulla base del relativo valore normale.
Nuove regole in materia di imposta sul valore aggiunto
Chiedo se qualcuno mi sa spiegare come comportarmi in merito al caso in cui si sia detratta interamente l'imposta per veicoli che vengono successivamente impiegati anche per usi privati.
In quanto si legge che in relazione a questo utilizzo promiscuo è necessario applicare l'Iva sulla base del relativo valore normale.
Con la decisione del 18 giugno 2007, il Consiglio dell'Unione europea ha consentito all'Italia, per esigenze di semplificazione, di limitare forfetariamente il diritto alla detrazione sull'acquisto di veicoli a motore e le relative spese accessorie, fissando al 40% la percentuale di imposta recuperabile.
La disposizione contenuta nell'articolo 19 bis 1 del Dpr 633/72, nel testo vigente al 31 dicembre 2007, non era perfettamente in linea con questa decisione ed è stata quindi riformulata.
La nuova norma, che entra retroattivamente in vigore il 28 giugno 2007, prevede la limitazione della detrazione al 40% per l'Iva relativa all'acquisizione di veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali e alle spese relative: manutenzione, riparazione, custodia, impiego e pedaggi stradali.
Questa limitazione non opera, però, per i veicoli interamente utilizzati a fini professionali (tra i quali sono ricompresi i veicoli formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, quelli dati in locazione, anche finanziaria e noleggio, quelli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio).
Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
Uso familiare o personale del veicolo
Per i veicoli per il cui acquisto si è operata la limitazione, è irrilevante ai fini impositivi l'uso personale o familiare dell'imprenditore o la messa a disposizione a titolo gratuito degli stessi a favore del personale dipendente, come prevede il nuovo articolo 3 del Dpr 633/72.
Tale irrilevanza non si verifica, invece, qualora si sia detratta interamente l'imposta per veicoli che vengono successivamente impiegati anche per usi privati. In relazione a questo utilizzo promiscuo è necessario applicare l'Iva sulla base del relativo valore normale.