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Finanziamenti gratuiti soci

L

Lorena

Ospite
Buongiorno a tutti
Mi è venuto questo dubbio atroce, che spero potrete aiutarmi a risolvere...

La nuova formulazione dell’art. 2424 del Codice civile impone di contabilizzare i finanziamenti dei soci, sia fruttiferi che infruttiferi, nella nuova voce D3 del passivo patrimoniale. Per contro l’art. 46, comma 1 del TUIR considera presuntivamente date a mutuo, e quindi fruttifere, le somme versate alle società commerciali dai soci “se dai bilanci …. non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.” A prescindere dall’applicazione della thin cap, che per piccole società non opera, i commenti che ho letto su una rivista tendono a ritenere che non sia possibile, dal 2004, considerare infruttiferi i finanziamenti dei soci alle SRL, in quanto l’articolo 46 del TUIR va interpretato come presunzione “assoluta” di fruttuosità dei versamenti per i quali la società ha l’obbligo di restituzione (comprendendo anche la non riscossione di eventuali crediti scaduti). L’unico modo per uscire dall’obbligo di considerare tali versamenti come fruttiferi ai fine delle imposte sui redditi, sarebbe quello di contabilizzarli come in c/aumento capitale o in c/futuro aumento capitale. E’ ovvio che non si tratterebbe più di finanziamenti transitori, ma di veri e propri aumenti del patrimonio netto. Ho compreso bene la portata delle nuove norme? Oppure è possibile specificare in nota integrativa che si tratta di finanziamenti infruttiferi? E cosa succede di eventuali finanziamenti infruttiferi risalenti a prima del 2004 e non ancora rimborsati ai soci?

Ringrazio anticipatamente chi mi può dare una mano!

Lorena

[%sig%]
 
cara Lorena,
questo è uno dei motivi per cui io non consiglio più ai miei clienti la costituzione di srl bensì quella di sas.
 
Puoi mettere in delibera che finanziamenti sono infruttiferi.
E, in ogni caso, i versamenti in conto capitale possono essere restituiti, se la società lo vuole.
Non vedo grossi problemi.........
 
Cara Lorena siccome non sono proprio d'accordo con quanto detto nella rivista che hai letto, potresti cortesemente dirmi di quale rivista si tratta (titolo e numero).
Vorrei dare una lettura anche io perchè sono molto interessato.
Grazie e ciao
 
Buongiorno a tutti.

Sì, è vero che i versamenti in c/capitale possono essere restituiti dietro semplice delibera, e anzi nelle società di capitali sarebbe preferibile deliberare anche in merito ai finanziamenti gratuiti e alla loro restituzione, ma in caso di difficoltà della società, prima bisogna soddisfare tutti gli altri creditori, e solo se avanza qualcosa si rimborsa il capitale. I finanziamenti, invece, sono esigibili subito. E quando le cose vanno male, si sa che il cliente non se la prende con se stesso che si è mangiato i soldi al Casino, se la prende col commercialista!

L’articolo “incriminato” l’ho letto a firma Luisa Ghiazza sul numero 36, pag.11, di Pratica fiscale e professionale (IPSOA)

Cito parzialmente:

“L’art. 46, comma 1, del TUIR contempla una disposizione di materia presuntiva, in base alla quale, ai fini delle imposte sui redditi, le somme versate dai soci alla società si considerano date a mutuo, nonché fruttifere, in quanto su di esse maturano gli interessi corrispettivi in favore dei soci.
Tale presunzione non è tuttavia automatica ed incondizionata. Perché operi è, infatti, necessario che “dai bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi della società, non risulti che il versamento è stato fatto ad altro titolo”.
Posto che il DPR 22/7/98 n.322 ha soppresso l’obbligo di allegare il bilancio alla dichiarazione dei redditi, deve ora ritenersi che la condizione si realizzi ove, dal bilancio della società, risulti l’obbligo di restituire le somme ricevute dai soci.

Devono ritenersi significativi l’eventuale iscrizione, nel passivo del bilancio, in voci quali Debiti verso altri finanziatori e debiti verso soci per finanziamenti….
Di fronte ad appostazioni in bilancio di tale genere, non rileva, in senso contrario, la circostanza che non vengano imputati al Conto economico della società ratei di interessi passivi. Né allo stesso modo vale ad escludere la natura di mutuo fruttifero la circostanza che ciascun socio abbia effettuato i versamenti in proporzione alla propria quota di partecipazione alla società o, ancora, che detti versamenti risultino approvati in sede di assemblea dei soci, con una formale deliberazione.
In buona sostanza, alla luce dell’appostazione in bilancio, le somme versate dai soci si considerano in tal caso prese a mutuo, inoltre il mutuo si presume fruttifero di interessi.”



Ora io mi chiedo: che faccio con due SRL a “conduzione familiare” che hanno, provenienti da anni precedenti, ciascuna circa 200.000 euro di finanziamenti gratuiti dei soci? :(

Grazie ancora a tutti quanti, e buon lavoro

Lorena

[%sig%]
 
secondo me invece tali finanziamenti son parificati ai crediti chirografari

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se
avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento
della società, deve essere restituito.

mi son permesso di inviarti un paio di articoli alla mail da te indicata...

buon lavoro, ciao
 
ciao a tutti
vi chiedo di inviare anche a me gli articoli citati da Alberto...lavoriamo con una Holding che finanzia le società del gruppo con finanziamenti infruttiferi, e vorrei capire se gli stessi sono da intendersi postergati rispetto agli altri crediti oppure se sono da ritenersi parificati ai crediti chirografari, ed infine che tipo di vantaggi avrei utilizzando conti correnti di corrispondenza e se gli stessi possono essere infruttiferi.
grazie
Sonia
 
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