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C

carla

Ospite
Il D.Lgs. 8/4/66 N. 66 in materia di orario di lavoro, riporta che per le ferie è prevista una durata minima di 4 settimane.

La domanda è: le 4 settimane devono essere continuative o si possono disporre 3 settimane continuative e 1 a discrezione?

Grazie.
 
Cara Carla Il Dlgs a cui tu fai è del 2003 e rimanda sia alle norme del Cod.Civ. art. 2109 sia ai CCNL. In particolare l'art. 2109 al 2° comma detta "Il lavoratore ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio (lllegittimo, Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro".
In conclusione il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito che il Dlgs 66/03 ha fissato in un termine MINIMO di 4 settimane che devono essere obbligatoriamente fruite, salvo cessazione del rapporto, con i tempi e nei modi stabiliti dai CCNL e in accordo con l'azienda POSSIBILMENTE in modo continuativo.
Ciao
 
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