Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

FATTURE INESISTENTI IN BASE A DICHIARAZIONI DI TERZI

A

ALEX

Ospite
<HTML>Sono un attento visitatore del sito "fISCO E TASSE", sto studiando un ricorso per conto di una ditta che per comodità chiamerò BETA e vorrei un vostro parere in merito. I termini della materia del contendere sono i seguenti:
1) L'associazione ALFA ha subito una verifica della G.d. F., nella quale le venivano contestate l'emissione di fatture per prestazione di pubblicità inesistenti. Fra le fatture contestate sono ricomprese anche quelle emesse nei confronti della ditta BETA.
2) Il titolare dell'associazione ha ammesso che le fatture erano emesse per prestazioni inesistenti, confermando nella dichiarazione resa ai militi della G.D.F., che l'acquirente gli versava esclusivamente l'IVA.
3) La ditta BETA ha subito due verifiche inerenti alle fatture in questione, e considerando che la medesima opera in regime di contabilità semplificata, non ha potuto esibire i pagamenti delle prestazioni, per cui i militi hanno limitato la loro verifica nel constatare la regolrità della tenuta contabilità e della registrazione delle fatture contestate.
4) Gli avvisi di accertamento e di rettifica emessi rispettivamente dall'Ufficio Imposte Dirette e dall'Ufficio IVA sulla segnalazione della Gdf, motivano per relazionem facendo riferimento al P.v. c.. esperito nei confronti della ditta BETA.

Premesso ciò vorrei chiederVi un parere sulle seguenti eccezioni:
1) posso nel ricorso contestare la mancata allegazione negli avvisi del p.v.c. emesso nei confronti della associazione ALFA, da cui scaturisce l'azione e la verifica nei confronti della BETA?
2) Le dichiarazioni del titolare della ALFA possono rappresentare solamente un indizio, o qualcosa di più? Rientrando nel campo della presunzione semplice?
3) Avendo il titolare della ALFA dichiarato che la ditta BETA ha versato esclusivamente l'IVA delle fatture, non potrebbe farsi decadere l'avviso di rettifica nei confronti dell'IVA.
4) Quali eccezioni presenterebbe al mio posto?

Vi ringrazio per la vostra disponibilità.</HTML>
 
<HTML>E' un quesito lungo ed articolato al quale non è possibile rispondere con poche parole, (tanto più che la fattispecie si presta ad interventi da parte del giudice penale). Tuttavia è consigliabile far pressione sul cliente affinché, se realmente ha ottenuto la prestazione pubblicitaria da parte dell'associazione, presenti il maggior numero di prove possibili da opporre alla confessione del presidente dell'associazione (non dimentichiamo che nel processo tributario non è ammessa la testimonianza, pur -ha ammesso più volte la Cassazione- accettando le dichiarazioni rilasciate ai militi in sede di indagine). Pertanto la prova documentale è prevalente su quella testimoniale, peraltro assunta al di fuori del contraddittorio. Il fatto che fosse in semplificata non impedice al cliente di produrre copie di assegni, di bonifici ecc. Altre prove potrebbero essere le fotografie o registrazioni in cui appare il prodotto della prestazione pubblicitaria (carelloni, magliette degli atleti ecc). Sull'accertamento per relationem vi sono giudizi contrastanti da parte delle Commissioni, per cui questa è una via che percorrerei per far constatare l'invalidità dell'atto accertativo.
Riguardo alla terza domanda, trattandosi di prestazione non esistente non è ammissibile la deduzione dell'Iva ed è pertanto coerente la conseguente ripresa fiscale da parte dell'Ufficio.</HTML>
 
<HTML>D - 1) posso nel ricorso contestare la mancata allegazione negli
avvisi del p.v.c. emesso nei confronti della associazione
ALFA, da cui scaturisce l'azione e la verifica nei confronti
della BETA? - Risposta: "No".

D - 2) Le dichiarazioni del titolare della ALFA possono
rappresentare solamente un indizio, o qualcosa di più?
- Risposta: "Sono solo un'indizio"

D - 3) Avendo il titolare della ALFA dichiarato che la ditta BETA ha
versato esclusivamente l'IVA delle fatture, non potrebbe
farsi decadere l'avviso di rettifica nei confronti dell'IVA.
- Risposta: "No"

D - 4) Quali eccezioni presenterebbe al mio posto?

Osservazioni:
Il giudice è una persona che non conosce sia i presupposti che gli stessi fatti e non sa (a priori) chi delle due parti è quella "colpevole", pertanto trarrà il suo convincimento dalla documentazione che sarà prodotta dalle parti e solo da essa fonderà le radici del suo convincimento e che riassumerà nella motivazione della sua sentenza.
La prova testimoniale non è affatto "prevalente" rispetto a quella documentale anzi non è per nulla tenuta in considerazione, nel procedimento del contenzioso tributario (anche se potrà in qualche modo influenzare il giudice, purtroppo).
Concordo con Paolo per quanto concerne il tipo di scelta della contabilità "in regime semplificato". Al riguardo affermo che il contribuente in qualunque momento può dimostrare l'esatto contrario degli assunti della G.d.F. La mia perplessità stà negli importi o nell'importo della fattura/e, mi spiego. Va da sè che se l'importo di una sola fattura è modesto non è poi così difficile convincere il giudice che è stato pagato a rate nel tempo esibendo delle ricevute controfirmate dall'associazione Alfa; certo che se detti importi sono considerevoli divanta un pò più difficile convincere il giudice che le anzidette fatture anzicché pagarle con i consueti strumenti commerciali come ad esempio: assegni bancari, bonifici, vaglia, etc., sono state pagate per contanti... (mettiti per un istante al posto del giudice...); non dimenticarti che devi argomentare in modo tale da convincerlo che la ditta Beta è innocente.
Che la Beta fosse in semplificata non impedice alla stessa di produrre copie di assegni, di bonifici e quant'altro per dimostrare l'esistenza del rapporto commerciale. Ma se non vi sono questi elementi è meglio lasciar perdere anzi abbandonare questo campo altrimenti sarà proprio la mancanza di detti pagamenti che il giudice trarrà il suo convincimento della colpevolezza della Beta.
Certo che contano gli elementi come ad esempio il preventivo statuenti gli accordi e l'accettazione dello stesso oppure il contratto. Le fotografie o le registrazioni in cui appare il prodotto della prestazione pubblicitaria è già buona cosa (anche se di solito non ci sono).
Sull'accertamento per relationem (difetto di motivazione) vi sono giudizi contrastanti da parte delle Commissioni (ma non contarci tanto), anche se è una via che dovrai di rigore percorrere per provare di far constatare l'invalidità dell'atto accertativo (?)

L'IMPOSTAZIONE DEL RICORSO
Il ricorso l'imposteri, secondo me, in questo modo:
In primis solleverei (in diritto) il difetto di motivazione con tutti gli annessi e connessi, al riguardo in giurisprudenza c'è l'imbarazzo della scelta, basta che vai a leggere un pò.
Poi leggerei attentamente il verbale della G.d.F. e le motivazioni dellavviso di accertamento e trasformerei le accuse mosse in veri e propri vantaggi per il ricorrente, come ad esempio la dichiarazione fatta dallo stesso titolare della ALFA che ha dichiarato che la ditta BETA ha versato esclusivamente l'IVA delle fatture...
Bene, il volume d'affari della Alfa è composto al 100% di fatture false? Sicuramente l'associazione Alfa non è stata costituita appositamente ed esclusivamente per produrre fatture false, sarebbe stato sciocco... perché allora bastava che la ditta Beta si creasse da sè delle semplici fatture false inventandosi la ragione sociale, la sede legale, la partita Iva e quant'altro necessario per far apparire veritiere le fatture stesse, senza coinvolgere l'associazione Alfa sarebbe stato più semplice e meno costoso (non avrebbe quantomeno versato l'Iva del 20%, non ti pare?).
Quindi, l'associazione Alfa esiste ed opera regolarmente tant'è che ha ricevuto la visita della G.d.F. nel corso della quale le hanno contestato l'emissione di fatture (non tutte) per prestazione di pubblicità inesistenti e fra le fatture contestate sono ricomprese anche quelle emesse nei confronti della ditta BETA.

1° eccezzione - il volume d'affari
- sul volume d'affari dell'associazione Alfa ovvero sul 100% del fatturato quanto sono le fatture false?
- attraverso quale criterio hanno identificato quelle false da quelle vere?

2° eccezione - dichiarazione del titolare Alfa
- il titolare di Alfa ha dichiarato che Beta ha versato esclusivamente l'Iva delle fatture emesse. Bene, ammesso e concesso che sia vero, su quali elementi il titolare Alfa, fonda le sue asserzioni?
- il titolare di Alfa, come fa a ricordare con estrema certezza che le fatture di Beta sono false, su tutte le fatture che la stessa Alfa ha emesso nel corso dell'anno?
- L'Alfa non potrebbe sbagliarsi o confondersi con qualche altra ditta o società se è no quali sono gli elementi di certezza e concordanza attraverso i quali è pervenuto a tale dichiarazione?
- L'avviso di accertamento riporta questi elementi. In pratica si dovrà chiedere al giudice (indipendentemente se fosse vero oppure no) attraverso quale modo il titolare di Alfa ha raggiunto la sua matematica e inequivocabile certezza?

3° eccezione - produzione di fatture false
Se la società Beta si fosse autoprodotta delle fatture false non avrebbe corso il rischio di un controllo ad incrocio proveniente dall'associazione Alfa e non avrebbe speso un sacco di soldi poiché produrre una fattura falsa con Word o Excel non costa proprio nulla, tenuto in considerazione che il rischio è identico!

E così via per tutte le altre eccezioni. Praticamente bisogna fare in modo che si instauri nel giudice il beneficio del dubbio e non della certezza, quindi contestare in toto l'intero avviso di accertamento distruggendo le motivazioni stereotipate della G.d.F.

Se leggi attentamente le eccezioni del contestate con il processo verbael e le motivazioni dell'avviso di accertamento non ti sarà difficile invertire le stesse utilizzando le stesse parole e le stesse argomentazioni e costruire argomenti esattamente opposti a quelli dell'Ufficio impositore (il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Come vedi dipende sempre da come lo guardi.)

Per quanto riguarda
se le fatture non sono false perché non avresti dovuto portare in detrazione la stessa? Certo l'Ufficio può sempre operare su tali premesse un avviso di accertamento, se non si è prescritto.

Non è così difficile come tu puoi pensare, certo che per fare un lavoro certosino bisogna calarsi nel processo verbale e nell'avviso di accertamento per raccogliere chissà quante altre eccezzioni.

I fatti devono sempre essere: certi, gravi e concordanti.
Se non ci sono questi elementi il giudice assolve.

Ciao e auguri.</HTML>
 
<HTML>Ti vorrei ringraziare per la tua disponibilità, mi sei stato di grande aiuto.</HTML>
 
Alto