Certamente. La tua situazione, relativa all'omessa ricezione di fatture elettroniche del 2024 e alla loro successiva emissione e ricezione a marzo 2025, tocca questioni complesse relative sia all'IVA (detrazione) che alle Imposte sui Redditi (competenza delle spese).
È cruciale affrontare subito la questione degli adempimenti omessi per evitare sanzioni più severe, ma è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.
Di seguito, analizzo i diversi aspetti della tua situazione in base ai principi generali dedotti dalle fonti, focalizzandomi sulle regole che disciplinano l'IVA (momento di detrazione) e la documentazione fiscale in caso di errori del fornitore.
Il nodo della questione riguarda il momento in cui avresti potuto esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.
Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Nel tuo caso:
• L'imposta è divenuta esigibile (o è stata pagata) nel 2024, quando le operazioni si considerano effettuate. • La fattura è stata ricevuta (tramite SdI) solo a marzo 2025, a ridosso della presentazione della Dichiarazione IVA 2025 (relativa al 2024), la cui scadenza ordinaria è il 30 aprile 2025. La normativa IVA, al momento dell'accaduto (fine 2024), prevedeva che il contribuente potesse esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Se il tuo diritto alla detrazione per le fatture 2024 è sorto nel 2024, avresti dovuto esercitarlo al più tardi entro la presentazione della Dichiarazione IVA 2025 (relativa al 2024). Tuttavia, affinché la detrazione possa essere esercitata, è fondamentale possedere una valida fattura. Le fatture elettroniche, anche se emesse in ritardo dal fornitore, le hai ricevute solo a marzo 2025. La mancata ricezione della fattura elettronica da parte del fornitore entro i termini di legge (12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, salvo deroghe) configura una violazione. A partire dal 1° settembre 2024, la legge ha modificato l'obbligo del cessionario/committente. Prima del 1° settembre 2024 (regime vecchio): Se non ricevevi la fattura entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione, eri obbligato a emettere un'autofattura (TD20) e versare l'IVA entro i 30 giorni successivi. Dopo il 1° settembre 2024 (regime nuovo): L'obbligo di regolarizzazione con versamento dell'imposta è stato sostituito dall'obbligo di comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa (o da quando è stata emessa la fattura irregolare). Dato che il tuo fornitore ha emesso tardivamente le fatture (il 27 e 28 marzo 2025), e tu le hai ricevute in tale data, la violazione del fornitore (omessa o tardiva emissione) è avvenuta nel 2024 e nella maggior parte del 2025. Se l'omessa o irregolare fatturazione si è protratta dopo il 1° settembre 2024, devi applicare il nuovo obbligo comunicativo (utilizzando il Tipo Documento "TD29" dal 1° aprile 2025), a pena di sanzione. In sostanza, avresti dovuto segnalare l'omissione ben prima che il fornitore si regolarizzasse. L'Amministrazione finanziaria potrebbe contestare l'omesso adempimento di comunicazione dell'irregolarità (TD29), che comporta una sanzione amministrativa pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro per ogni fattura. Ravvedimento Operoso: Poiché sei soggetto a sanzioni per l'omessa comunicazione dell'irregolarità da parte del fornitore, puoi ricorrere al ravvedimento operoso per ridurre l'importo della sanzione. Certo che 100 fatture sono tante. Per le irregolarità commesse dopo il settembre 2024 c'è la possibilità di fruire del cumulo giuridico. In conclusione: Dovresti discutere con il tuo commercialista la possibilità di registrare i costi nel 2024, data l'effettività del pagamento (criterio di cassa), e l'IVA nella dichiarazione 2024 (o liquidazione di marzo 2025, a seconda della strategia adottata per il limite del 30 aprile), procedendo contemporaneamente al ravvedimento operoso per l'omessa comunicazione del fornitore, utilizzando il codice TD29, per ridurre l'impatto della sanzione prevista.