Salve ho una domanda a cui non non è data risposta univoca.
Verso la fine del 2010 una s.r.l. (A), che stava realizzando in appalto per conto di un'altra s.r.l. (B) una palazzina, a causa di un errore nell'altezza dei parapetti, ordinava a una ditta artigiana (C) la fornitura in opera di passamano in tubolari in ferro zincato e verniciato. La s.r.l. (B) non era entrata nel merito della fornitura in opera in quanto l'appalto alla ditta A era a corpo e non a misura e quindi, una volta ripristinate le mancanze nel Marzo 2011, non aveva neanche proceduto alla misurazione dei tubolari perchè rilievo non di proprio interesse. Nel Giugno 2014, la ditta artigiana (C) procedeva a intimare il pagamento della fornitura citata alla s.r.l. (B) emettendo una fattura per circa 14.000 euro con la dicitura generica '' Prosecuzione dei lavori nel cantiere di...'' per fornitura in opera di ml. 400,00 di tubolari in ferro'' L'incidenza della posa in opera dei tubolari era da considerare risibile rispetto al bene fornito. Naturalmente la ditta B, contestava per iscritto la fattura dicendo che detta fornitura non era mai stata da essa ordinata''. Nei tre anni precedenti non vi era stata alcuna formale richiesta di pagamento nè, dalla ditta artigiana C, era stata emessa alcuna fattura a nome della ditta B.
Peraltro, la ditta B in questi giorni ha proceduto prima a verificare la correttezza delle misure scoprendo peraltro che i ml dei tubolari indicati in fattura sono 325,00 e non 400,00 e poi ha cercato di capire se la fattura, registrata dal solo artigiano nel 2015, trattandosi di fornitura in opera di un bene in cui il valore della posa in opera è risibile rispetto al bene stesso, è compatibile con i tempi di emissione della fattura stessa dopo tre anni dalla posa. L'artigiano poteva emettere dopo tre anni una fattura per la fornitura in opera citata? Non era necessario che tre anni prima fosse stato emesso quanto meno un D.D.T o qualcosa di similare? Avrebbe comunque dovuto registrare un credito nelle more dell'emissione della fattura se questa effettivamente si sarebbe dovuta emettere al momento del pagamento? Dal primo gennaio 2013 è arrivata la nuova fattura "Ue". Con la direttiva n. 2010/45/UE,. La variazione potrebbe avere una qualche attinenza con la questione rappresentata? Grazie
Verso la fine del 2010 una s.r.l. (A), che stava realizzando in appalto per conto di un'altra s.r.l. (B) una palazzina, a causa di un errore nell'altezza dei parapetti, ordinava a una ditta artigiana (C) la fornitura in opera di passamano in tubolari in ferro zincato e verniciato. La s.r.l. (B) non era entrata nel merito della fornitura in opera in quanto l'appalto alla ditta A era a corpo e non a misura e quindi, una volta ripristinate le mancanze nel Marzo 2011, non aveva neanche proceduto alla misurazione dei tubolari perchè rilievo non di proprio interesse. Nel Giugno 2014, la ditta artigiana (C) procedeva a intimare il pagamento della fornitura citata alla s.r.l. (B) emettendo una fattura per circa 14.000 euro con la dicitura generica '' Prosecuzione dei lavori nel cantiere di...'' per fornitura in opera di ml. 400,00 di tubolari in ferro'' L'incidenza della posa in opera dei tubolari era da considerare risibile rispetto al bene fornito. Naturalmente la ditta B, contestava per iscritto la fattura dicendo che detta fornitura non era mai stata da essa ordinata''. Nei tre anni precedenti non vi era stata alcuna formale richiesta di pagamento nè, dalla ditta artigiana C, era stata emessa alcuna fattura a nome della ditta B.
Peraltro, la ditta B in questi giorni ha proceduto prima a verificare la correttezza delle misure scoprendo peraltro che i ml dei tubolari indicati in fattura sono 325,00 e non 400,00 e poi ha cercato di capire se la fattura, registrata dal solo artigiano nel 2015, trattandosi di fornitura in opera di un bene in cui il valore della posa in opera è risibile rispetto al bene stesso, è compatibile con i tempi di emissione della fattura stessa dopo tre anni dalla posa. L'artigiano poteva emettere dopo tre anni una fattura per la fornitura in opera citata? Non era necessario che tre anni prima fosse stato emesso quanto meno un D.D.T o qualcosa di similare? Avrebbe comunque dovuto registrare un credito nelle more dell'emissione della fattura se questa effettivamente si sarebbe dovuta emettere al momento del pagamento? Dal primo gennaio 2013 è arrivata la nuova fattura "Ue". Con la direttiva n. 2010/45/UE,. La variazione potrebbe avere una qualche attinenza con la questione rappresentata? Grazie
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