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FATTURA ELETTRONICA SERVIZI LAVORAZIONE CONTO TERZI

LUCA1961

Utente
buongiorno, in riferimento all art.11 dl.119/2018, circa i nuovi termini di emissione della fattura , la nuova lett.g-bis, dell'art.21 dpr 633/1972 secondo cui nella fattura deve essere riportata la data di effettuazione dell operazione (consegna o spedizione ovvero pagamento a seconda della fattispecie) se diversa dalla data di emissione del documento.
lo stesso art.11 stabilisce inoltre che a partire dal 1 luglio 2019 la fattura puo essere emessa entro 10 gg dala data in cui l operazione si considra effettuata .
Pertanto chiedo nel caso di fatturazione a fine mese, di lavorazioni conto terzi effettuate nel mese con emissione di molteplici ddt di consegna merce lavorata datati nei vari gg del mese , quale data di 'effettuazione dell operazione' deve essere riportata nella fattura , in quanto sicuramente la data di emissione della fattura sarà diversa dai ddt di consegna '
 
buongiorno, in riferimento all art.11 dl.119/2018, circa i nuovi termini di emissione della fattura , la nuova lett.g-bis, dell'art.21 dpr 633/1972 secondo cui nella fattura deve essere riportata la data di effettuazione dell operazione (consegna o spedizione ovvero pagamento a seconda della fattispecie) se diversa dalla data di emissione del documento.
lo stesso art.11 stabilisce inoltre che a partire dal 1 luglio 2019 la fattura puo essere emessa entro 10 gg dala data in cui l operazione si considra effettuata .
Pertanto chiedo nel caso di fatturazione a fine mese, di lavorazioni conto terzi effettuate nel mese con emissione di molteplici ddt di consegna merce lavorata datati nei vari gg del mese , quale data di 'effettuazione dell operazione' deve essere riportata nella fattura , in quanto sicuramente la data di emissione della fattura sarà diversa dai ddt di consegna '
Buongiorno Luca1961: il quesito interessa molto anche me - a mio avviso in questo caso (parliamo di fatture riepilogative mensili) la data di operazione deve riferirsi non al singolo intervento, ma all'emissione della fattura perciò in questo caso le date coincidono. Questo è il mio ragionamento perchè altrimenti la fattura riepilogativa mensile andrebbe di fatto abolita e andrebbero emesse solo fatture accompagnatorie (x consegna merce o lavorazione effettuata).
Aspettiamo però il parere di qualche utente un poco più esperto in materia.
Ciao - Gianni
 
buongiorno, in riferimento all art.11 dl.119/2018, circa i nuovi termini di emissione della fattura , la nuova lett.g-bis, dell'art.21 dpr 633/1972 secondo cui nella fattura deve essere riportata la data di effettuazione dell operazione (consegna o spedizione ovvero pagamento a seconda della fattispecie) se diversa dalla data di emissione del documento.
lo stesso art.11 stabilisce inoltre che a partire dal 1 luglio 2019 la fattura puo essere emessa entro 10 gg dala data in cui l operazione si considra effettuata .
Pertanto chiedo nel caso di fatturazione a fine mese, di lavorazioni conto terzi effettuate nel mese con emissione di molteplici ddt di consegna merce lavorata datati nei vari gg del mese , quale data di 'effettuazione dell operazione' deve essere riportata nella fattura , in quanto sicuramente la data di emissione della fattura sarà diversa dai ddt di consegna '
Buongiorno Luca1961 - ti allego nota tratta da IL SOLE 24ORE di ieri:

Fatture elettroniche immediate con più tempo ma data doppia Benedetto Santacroce pag. 16
Con il D.L. 119/2018 è stato previsto, per quanto riguarda al disciplina della fatturazione elettronica, un cosiddetto semestre grigio, compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2019, una nuova regola generale che partirà dal 1° luglio 2019 e consentirà un’emissione ritardata di 10 giorni della fattura immediata e, infine, l’adeguamento dei termini per la registrazione delle fatture. Nello specifico, viene prevista una sanzione al 20%, se l’emissione della fattura è ritardata alla liquidazione successiva. Un contribuente mensile che effettua un’operazione il 5 gennaio 2019, potrà emettere la fattura elettronica entro il 16 febbraio senza applicazione delle sanzioni ex articolo 6, D.P.R. 633/1972. Lo stesso contribuente se, con lo stesso momento di effettuazione emette la fattura entro il 16 marzo, pagherà le sanzioni ex articolo 6 nella misura del 20%. Questo regime transitorio durerà fino al 30 giugno. Le fatture collegate, per le cessioni, al ddt (o per le prestazioni di servizio, a una documentazione idonea a dimostrare l’identità dei soggetti tra cui sono avvenute le prestazioni), possono essere emesse entro il 15 del mese successivo all’effettuazione. Per le fatture immediate e per quelle differite la registrazione deve avvenire entro lo stesso termine, cioè entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione. Al contrario per le triangolari interne le fatture emesse potranno essere registrate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al mese stesso. Per queste ultime operazioni, è confermato lo slittamento in avanti del termine di liquidazione dell’imposta. Le nuove regole sulla registrazione, in vigore dal 24 ottobre, influenzeranno la liquidazione del mese di ottobre (entro il 16 novembre).
 
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