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fattura dalla germanai

Mickey

Utente
Riferimento: fattura dalla germanai

La fattura va integrata con l'iva relativa al bene acquistato e registrata sia sul registro acquisti che su quello vendite [reverse charge].

E' opportuno descrivere, sia pur brevemente, le modalità di registrazione degli acquisti intracomunitari, con i relativi e conseguenti obblighi derivanti dall'integrazione in precedenza richiamata.
Come abbiamo già anticipato, le operazioni di acquisto intracomunitarie sono soggette a differenti regole di registrazione, rispetto a quelle previste per le operazioni interne, atteso che le fatture relative agli acquisti sono emesse dal cedente di altro Stato membro senza l'addebito dell'imposta.
Quindi, le stesse devono essere numerate e integrate dal cessionario o committente italiano, secondo le regole di seguito specificate:

la numerazione deve seguire l'ordine progressivo di quelle emesse, ai sensi dell'articolo 21 del Dpr 633/72. Qualora il contribuente, in relazione all'obbligo della distinta registrazione delle fatture relative alle operazioni intracomunitarie, si avvalga di appositi registri sezionali ovvero di un registro a blocchi sezionali per l'annotazione delle operazioni in parola, la numerazione da apporre sulle fatture è quella delle fatture che in tali registri sono annotate
l'integrazione, diretta a consentire l'individuazione degli elementi idonei alla determinazione della base imponibile e della relativa imposta o del titolo di inapplicabilità della stessa, consiste nell'indicazione dell'ammontare dell'imposta calcolata secondo l'aliquota dei beni acquistati se trattasi di operazioni imponibili
in caso di operazione non soggetta, non imponibile o esente, in luogo dell'imposta, deve essere indicato il titolo di inapplicabilità con il riferimento della relativa norma.
L'integrazione con gli elementi sopramenzionati deve essere fatta sulla stessa fattura estera.

Tuttavia, tenuto conto dei molteplici problemi che tale procedura potrebbe determinare per gli operatori che adottano una contabilità basata su sistemi meccanografici (ormai la quasi totalità degli operatori economici), l'Amministrazione finanziaria ha consentito che l'integrazione possa essere fatta su altro documento appositamente emesso, allegato e conservato unitamente alla fattura cui si riferisce e riportante gli estremi di quest'ultima(2).
Quindi, le fatture di acquisto integrate formano oggetto di una doppia annotazione:

sul registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento della fattura ovvero anche successivamente, ma non oltre quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al medesimo mese di ricevimento
sul registro degli acquisti, entro il mese successivo a quello del ricevimento e comunque non prima dell'annotazione sul registro delle fatture emesse.
E' appena il caso di precisare che gli acquisti intracomunitari annotati nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 633/72 non concorrono né alla formazione del volume di affari ai fini Iva, né alla determinazione dello status di esportatore agevolato e del plafond utilizzabile per effettuare acquisti di beni e servizi senza il pagamento dell'imposta e nemmeno alla determinazione del pro-rata di indetraibilità, nel caso di effettuazione di operazioni esenti.
Saluti
Michele
 
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