Trattamento IVA nei rapporti di interscambio con la Repubblica di San Marino
Il regime delle operazioni attive e passive concluse con San Marino è disciplinato principalmente dall'articolo 71 del DPR 633/1972 che parifica le operazioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino alle esportazioni così come disciplinate dall'articolo 8 dello stesso DPR 633/1972
Per converso il regime degli acquisti di beni in provenienza da San Marino è parificato a quello delle importazioni così come indicate nell'artico 3 del citato DPR 633/1972
Per quanto attiene le modalità operative la norma di riferimento è il Decreto Ministeriale del 24-12-1993 in vigore dal primo gennaio successivo.
Cessioni di beni dall'Italia VERSO la Repubblica di San Marino
Per le vendite effettuate dagli operatori italiani effettuate mediante consegna, spedizione o trasporto di beni nel territorio di San Marino deve essere emessa regolare fattura in 4 copie e nei corretti termini stabiliti dall'art. 21 del DPR n. 633/72
Una copia verrà trattenuta dal cedente italiano mentre le rimanenti tre copie saranno consegnate o spedite al cessionario sammarinese il quale ne restituirà una copia munita della marca "originale" e del timbro a secco apposti dall'Ufficio Tributario di San Marino.
La merce in questione viaggia accompagnata da apposito DDT (documento di trasporto) in tre copie (una copia rimane archiviata con la fattura dal cedente italiano). Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale si può evitare di stampare la terza copia per lo spedizioniere.
Ai fini IVA per l'ottenimento dei requisiti di non imponibilità è necessario che:
· nella fattura siano indicati i numeri di partita IVA nel formato europeo, ovvero anteponendo il prefisso "IT" prima delle 11 cifre del numero di partita IVA per il cedente italiano ed anteponendo il prefisso "SM" prima delle 5 cifre del numero IVA per il cessionario di San Marino;
· il cedente italiano sia tornato in possesso della fattura sulla quale l'ufficio tributario di San Marino ha apposto le marche ed i timbri dell'ufficio con il numero progressivo e la data della marca. Questo esemplare della fattura andrà conservato assieme al DDT (documento di trasporto) ed alla prima fattura. Trascorsi 4 mesi senza che il cedente italiano abbia avuto di ritorno l'esemplare della fattura originaria, con apposte le marche ed i timbri, deve darne comunicazione all'Ufficio Tributario di San Marino e, per conoscenza, al proprio Ufficio IVA.
· il cedente italiano abbia compilato il modello INTRA 1-Bis (elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni), per la sola parte fiscale (colonne da 1 a 6). A tale proposito la CM 13 del 23/02/94 - punto 15 - precisa che le colonne 5 e 6 del modello INTRA 1-bis hanno valenza sia fiscale che statistica). Sono tuttavia esentati da tale obbligo i contribuenti che non effettuano anche cessioni intracomunitarie.
Cessioni di beni dalla Repubblica di San Marino VERSO l'Italia
Come abbiamo prima evidenziato il regime degli acquisti effettuati in Italia di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino è disciplinato dal disposto dell'articolo 3 del DPR 633/1972 che parifica il regime di queste cessioni a quello delle importazioni come se, ad esempio, gli stessi beni provenissero dal Giappone o dagli Stati Uniti.
Le procedure a disposizione degli operatori italiani sono due
Procedura mediante addebito dell'IVA
In questo caso il cedente sammarinese emette la fattura in 4 copie, con l'indicazione del proprio del numero di identificazione fiscale e di partita IVA e con l'indicazione di quello del cessionario italiano. Provvede poi ad indicare la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto della compravendita indicando separatamente l'ammontare dell'IVA da egli stesso dovuta. Il cedente sammarinese trasmetterà poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall'Ufficio Tributario di San Marino.
L'importo dell'IVA risultante dalla fattura andrà versata dal cedente sammarinese all'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino (che la riverserà all'Ufficio IVA di Pesaro...)
Il cessionario italiano registrerà le fatture originali a norma dell'art. 25 del DPR n. 633/72 e detrarrà l'IVA secondo le sue possibilità, nei limiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 19 del DPR 633/1972.
I cessionari italiani non sono tenuti alla compilazione dell'elenco INTRA 2-bis degli acquisti relativi alle fatture con IVA e non devono inviare alcuna comunicazione aggiuntiva.
Procedura senza addebito di IVA
In questa seconda ipotesi il cedente sammarinese emette la fattura in 3 esemplari (uno in meno), sempre indicando il proprio numero di identificazione fiscale e di partita IVA, con l'indicazione di quello del cessionario italiano ed indicando al solito natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita e sempre trasmettendo poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall'Ufficio Tributario di San Marino.
Il cessionario italiano deve però in questo caso liquidare l'imposta in base al disposto del comma 3 dell'articolo 17 DPR 633/1972, ovvero indicando (aggiungendo) l'IVA sull'originale della fattura vidimata dall'Ufficio Tributario sammarinese così come ricevuta dal cedente sammarinese.
La fattura andrà annotata sui registri sia delle vendite sia degli acquisti secondo il disposto degli articoli 23 e 25 DPR 633/1972.
I cessionari italiani non sono obbligati alla compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, ma sono tenuti a comunicare all'Ufficio delle Entrate l'avvenuta annotazione della fattura nei registri IVA vendite e acquisti, entro 5 giorni dalla registrazione stessa indicando il numero progressivo annuale dei registri (di seguito un esempio di comunicazione).
ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE
DI ……………………………………
OGGETTO: Comunicazione di registrazione delle fatture di acquisto emesse senza addebito di IVA da operatori economici sanmarinesi
La società ……………………………………………………………… con sede legale in …………………………………………… (………) - via ………………………………………… N. ……… - codice fiscale ……………………………………………… partita IVA n. …………………………………………
esercente l'attività di ………………………………………………………………………………………………………………………… in persona del suo legale rappresentante Signor ……………………………………………, nato a ………………………………… (………) il …………………… e residente in ……………………………… (………) codice fiscale ……………………………………………
PREMESSO
di aver effettuato in data ………………………………… acquisti di beni di cui al documento di trasporto ……………………………, dalla ditta ……………………………………………… - partita IVA SM…………… con sede in San Marino via …………………………………………………. N. ………
COMUNICA
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, primo comma, lett. c) del DM 24 dicembre 1993, di aver provveduto ad annotare la fattura emessa senza addebito d'imposta, dopo le integrazioni richieste dall'art. 16, lett. a), nel registro delle fatture emesse (numero progressivo annuale …………) e nel registro degli acquisti (numero progressivo annuale …………). , lì ……………………………….. (firma)