Gentile Fabio, ai sensi della l n.267/1942 possiamo distinguere diverse tipologie di creditori concorsuali. La posizione dei creditori nei confronti della società fallita è diversa a seconda della garanzia che li asssitse durante la vita del loro credito. I creditori privilegiati, ai sensi dell'art.53 sono coloro il cui credito è assistito da pegno, privilegio o ipoteca. Essi hanno assolutamente prelazione nella soddisfazione integrale in sede di riparto in quanto assistiti da un tipo di garanzia maggiormente "forte" rispetto agli altri. I chirografi, privi di cause di prelazione partecipano alla distribuzione del ricavato del patrimonio del fallito nella stessa misura percentuale.
Chiaramente in sede di riparto bisogna distribuire<: spese anticipate, campione fallimentare, compenso curatore, cancelliere, spese vive.
Il residuo si attribuisce nella maggior misura possibile ai privilegi speciali, ai privilegiati e ciò che residua (molto poco frequentemente!!)ai chirografari.
Un saluto spero di esserti stata utile.