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FALLIMENTO A SORPRESA

B

BETTY

Ospite
Navigando in internet ho casualmente trovato il “Foglio ufficiale svizzero di commercio” nel quale viene menzionata la società svizzera X ns. creditrice dal 1996 per circa Euro 8.000,00.
Leggendo ho scoperto che la società X è fallita nel 2003 “…...la procedura di fallimento è stata chiusa con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 16.05.2003. Questa ragione sociale è cancellata d’ufficio…….”
Considerando che il credito è ancora presente a bilancio nella voce crediti v/clienti, che negli scorsi anni abbiamo sollecitato il pagamento solo telefonicamente, che non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione di messa in liquidazione o fallimento; come mi devo comportare? A fine anno stralcio il credito caduto in prescrizione imputando la parte non coperta dal Fondo svalutazione crediti al conto Perdite su crediti deducibili (riclassificato B14) e indico l’accaduto in nota integrativa?

[%sig%]
 
I crediti vanno iscritti per il loro presumibile valore di realizzo. Pertanto essendo fallita la società debitrice è necessario stralciarli dal bilancio.

Dal punto di vista fiscale, secondo la prassi ministeriale, è possibile mettere in deduzione la sopravvenienza nell'anno in cui si è verificata l'accidentalità concorsuale. Pertanto, essendo la sentenza del 2003, non è possibile detrarre la perdita.

Ritengo che il percorso da te tracciato nella parte finale del tuo post sia corretto.

ciao
 
Re: FALLIMENTO A SORPRESA ulteriori chiarimenti

Diamo per assodato che facendo riferimento al "Foglio ufficiale svizzero di commercio" posso stralciare il credito ma devo considerare la perdita NON DEDUCIBILE in quanto l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può essere soddisfatto (chiusura fallimento 2003). La mia proposta di aspettare fine anno affinchè si determini la perdita del diritto alla riscossione del credito (i crediti si prescrivono in 10 anni) mi permette di stralciare il credito e considerare la perdita DEDUCIBILE? Mi puoi dare un riferimento normativo?
Grazie
Ciao

[%sig%]
 
Il riferimento è l'articolo 101 comma 5 del Tuir.

Ritengo che non ci siano elementi che possano giustificare una deduzione fiscale postuma (l'articolo parla di "ogni caso se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale")

Comunque al di fuori della procedura concorsuale la perdita deve essere supportata da elementi certi e precisi. La mera teorica fattispecie della prescrizione di per se non è un elemento sufficientemente valido a conferire certezza alla perdita del credito, poiché è necessaria l'opposizione e la rivendica dello status da parte del debitore, il quale potrebbe sempre dar corso al pagamento. E' necessario dimostrare di aver fatto tutto quanto è giuridicamente necessario per addivenire al recupero del credito.

ciao
 
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