il valore dell'area deve essere,pertanto,attestato da UNA APPOSITA PERIZIA DI STIMA, che dal testo normativo SEMBRA dover essere redatta anche nell'ipotesi incui il valore ivi espresso possa in seguito non rilevare.In altre parole, il ricorso al tecnico abilitato SEMBRA obbligatorio anche nei casi in cui il valore attestato dalla perizia sia inferiore al 20% (30%) del costo complessivo. Si ritiene inoltre, che la perizia debba essere effettuta con riferimento alla data di acquisto del terreno/fabbricato, e non alla data di chiusura dell'esercizio.
Nella versione originaria del DL. ilcosto dell'area DOVEVE ESSERE quantificato in misura pari al maggior valore tra :
-il costo (eventualmente ) esposto in bilancio
il 20% (30%) del costo complessivo
A seguito dei recenti emendamenti apportati al D.L.223/2006 , IL COSTO ESPOSTO A BILANCIO DIVENTA ININFLUENTE.
saluti.lella.