È un indovinello? Argomenta la sentenza...
«8. Deve, in ogni caso, confermarsi, in difetto di rilevanti argomenti di segno contrario, il consolidato orientamento, secondo il quale “nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cass. n. 1464/2012).
9. Si richiama altresì Cass. n. 2844/2012, la quale ha precisato che “nell’ipotesi di condanna del lavoratore a restituire al datore di lavoro importi retributivi indebitamente percepiti, dal relativo calcolo ben può essere esclusa la ritenuta di acconto eventualmente versata all’amministrazione finanziaria dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, potendo quest’ultimo richiederne il rimborso alla medesima amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38“»
Questo dice la legge. Poiché la somma lorda non è mai entrata nelle mie disponibilità, io sono tenuto a restituire il netto. Per il recupero delle tasse l'azienda se la vedrà con lo stato.