Il tfr matura all' atto della cessazione del rapporto di lavoro e deve essere versato all'interessato all'atto della cessazione del servizio. E' prassi consolidata attendere gli indici di rivalutazione del tfr, quindi un ritardo di 30 giorni è "fisiologico"
In caso di ritardo accertato nella corresponsione del tfr la giurisprudenza
ritiene sussistente il diritto alla rivalutazione e agli interessi legali
maturati sull'importo dovuto