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elenco clienti-fornitori chiarimenti ministeriali.-

G

Gio.

Ospite
L’art. 37 del D.L. 223/06, modificando l’art. 8-bis del D.P.R. 322/1998, ha introdotto l’obbligo (nuovo comma 4 bis), per i contribuenti titolari di partita Iva della presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei clienti e dei fornitori, entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione dati Iva (pertanto, entro il 29 aprile di ogni anno).

Per quanto riguarda i soggetti da includere negli elenchi, il citato comma 4-bis ricomprende tra i clienti tutti coloro nei cui confronti è stata emessa fattura. Tuttavia, in sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, il comma 9 dell’art. 37 prevede per l’anno d’imposta 2006 l’indicazione dei soli clienti titolari di partita Iva.

Secondo la nuova disposizione nei citati elenchi dovranno essere indicati, per ciascun soggetto, il codice fiscale e l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l’evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonché dell’importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Ulteriori elementi informativi da indicare negli elenchi, nonché le modalità di presentazione, esclusivamente in via telematica, saranno individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, attualmente in corso di emanazione.

La richiesta di indicazione, per ogni soggetto, del codice fiscale comporta per le imprese notevoli disagi amministrativi, con conseguenti costi aggiuntivi sia in termine di spese telefoniche sia in termine di costo orario del personale impiegato.

Questo perché il riferimento della norma al codice fiscale di ciascun soggetto (anziché alla partita IVA) determina infatti per ogni impresa la necessità di chiedere ai propri clienti e fornitori, in particolare alle imprese individuali, di specificare quello che è il loro codice fiscale.

L'Unione Industriale ha da tempo segnalato in Confindustria il problema in oggetto, provvedendo inoltre, la scorsa settimana, ad inoltrare un’ulteriore richiesta di un tempestivo e deciso intervento di Confindustria presso le sedi competenti al fine di ottenere una modifica legislativa o, in subordine, un chiarimento ufficiale dell’Amministrazione Finanziaria in base al quale negli elenchi clienti e fornitori sia possibile riportare, per ciascun soggetto, la partita IVA.

L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa diramato il 10 novembre u.s. ha chiarito, con riferimento all’elenco clienti, la non obbligatorietà dell’indicazione del codice fiscale dei clienti, essendo sufficiente riportare la loro partita Iva.

Nel comunicato in questione nulla viene detto in riferimento agli elenchi fornitori. Da informazioni avute da Confindustria per le vie brevi dall’Agenzia delle Entrate anche per questi ultimi è sufficiente riportare la partita Iva del fornitore.
UN buon w.e. a tutti "banda al completo"!

[%sig%]
 
... alberto mi permetto di correggerti: funziona anche con le "informazioni avute da Confindustria per le vie brevi dall’Agenzia delle Entrate"

stiamo freschi
 
Ovvio. Prima le informazioni arrivano a Confindustria che poi autorizza il suo giornale a dare o non dare le notizie, oppure a diffonderle in modo incomprensibile.

Speriamo che l'albo unico sia gestito da persone che sappano far valere il peso di centomila professionisti iscritti
 
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