Riferimento: elencli fornitori: AUTOFATTURE
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"Nell'ipotesi di acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, dall'emissione della fattura, il cui onere è, invece, rimesso all'acquirente che deve " emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'art. 25 (...) ", l'operazione documentata con l'autofattura deve essere indicata nel solo elenco fornitori. In altre parole, l'agricoltore esonerato non ha alcun obbligo di compilazione dell'elenco clienti.
Ugualmente deve essere indicata nel solo elenco fornitori l'operazione di acquisto che il cessionario o committente, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con l'emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 - art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993).