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efficacia ravvedimento operoso

C

carlo

Ospite
Avrei bisogno di un vostro parere:
se a seguito di ravvedimento operoso per tardivo versamento di ritenute d'acconto anno 2003 (data di scadenza originaria del tributo 16 gennaio 2004), versamento tardivo effettuato in data (29 settembre 2004), mi accorgo che l'ammontare degli interessi calcolati al 2,5% sono di circa 10 euro inferiori al quantum effettivamente dovuto all'erario, il ravvedimento può definirsi comunque corretto e pertanto in caso di avviso bonario dell'agenzia delle entrate chiedere il pagamento della solo differenza di interessi?
Per ora l'amministrazione finanziaria si è espressa dicendo che il ravvedimento seppur per pochi euro non può considerarsi corretto e pertanto richiede il pagamento di una sanzione ridotta nella misura del 4,25%

[%sig%]
 
Ciao Carlo, mi piacerebbe sapere con quali modalità di è espressa l'Amministrazione Finanziaria.
Io consiglierei di recuperarsi l'imposta, la sanzione e parte dell'interesse, attraverso una compensazione "verticale" come se si trattasse di erroneo versamento e di ravvedersi nuovamente, sempre che non siano già scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Si badi bene, quel che scrivo rappresenta soltanto una soluzione pratica, non essendo a conoscenza di prese di posizione ministeriali ovvero di giurisprudenza di merito.
 
In realta' in questi casi il ravvedimento e' da intendersi non perfezionato. Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate potranno comunque tener conto di quanto versato a parziale copertura del debito.
 
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