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efficacia probatoria dei libri contabili

C

Claudia

Ospite
<HTML>l'art. 8 della 383/2001 ha eliminato, come ben sappiamo, l'obbligo di vidimazione iniziale di alcuni libri contabili (inventari, giornale...) modificando l'art. 2215 del c.c. ma lasciando inalterati gli articoli:
- 2710 del c.c.
- 634 del cod. di procedura civile.

ciò comporta che i libri contabili non vidimati e bollati bob hanno efficacia probatoria tra imprenditori per i rapporti inerenti l'attività d'impresa e al fine del rilascio di un eventuale decreto ingiuntivo.

come comportarsi??

grazie claudia</HTML>
 
F

fabiano corna

Ospite
<HTML>Per queste esigenze solitamente consiglio di provvedere comunque alla vidimazione.

ciao</HTML>
 
C

Claudia

Ospite
<HTML>GRAZIE MILLE. LO AVEVO PENSATO ANCH'IO. MA A QUESTO PUNTO E' UNA LEGGE INUTILE......

CLAUDIA</HTML>
 
F

fabiano corna

Ospite
<HTML>è una legge che ha solo validità fiscale (e scusa se è poco)!

Dal punto di vista della procedura civile va perfezionata.

ciao</HTML>
 
C

Claudia

Ospite
<HTML>la vidimazione dei registri iva (ovviamente facoltativa) non va fatta più all'Uff. delle Entrate ma alla CCIAA o dal notaio vero?

oppure mi consigli di effettuare la vidimazione facoltativa solo per inventari e giornale?

grazie</HTML>
 
F

fabiano corna

Ospite
<HTML>La regolarità dei libri contabili discendente dal dettato del codice civile riguarda solo il libro giornale ed il libro inventari. Personalmente ti consiglio di vidimare il solo libro giornale.

ciao</HTML>
 
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